Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
La decisione dell’Autorità chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012.
E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Sulla base di questo provvedimento quindi, oggi tutti gli avvocati italiani non solo non sarebbero più vincolati ad applicare tariffe minime imposte dal CNF ma potrebbero addirittura proporre i loro servizi tramite appositi siti web specializzati per il reperimento di specifiche professionalità, offrendo, se del caso, condizioni di particolare favore per gli iscritti ad un dato sito web. Il condizionale è d’obbligo poiché il provvedimento dell’AGCM potrà essere impugnato dal CNF e sopratutto le attività di cui sopra possono essere soggette ad altre limitazioni di carattere deontologico e professionale a seconda delle modalità con cui vengono portate avanti.
La portata di questo provvedimento è sicuramente rivoluzionaria ma non solo per gli appartenenti alla classe forense.
Quello che scaturisce dalla lettura del lungo e dettagliato provvedimento emesso dall’AGCM a seguito della sua adunanza del 22 ottobre 2014, è un vero e proprio scontro tra modelli di pensiero che proprio in questi anni (devo dire anche grazie al Governo Renzi nel bene e nel male) spingono ora verso una società conservatrice tesa a tutelare principi sacrosanti (ma spesso in contraddizione se vista da un punto di vista globalizzato e interconnesso), ora verso una società rivoluzionaria che cavalca fenomenologie disruptive di invadenza tale da non poter essere facilmente fermate vista la straordinaria forza propulsiva in atto.
Con ciò non si vuole dire che essere innovativi è necessariamente meglio che essere conservativi. Al contrario: spesso i tentativi di conservazione di principi e privilegi appartenenti al passato sono motivati dalla esigenza di proteggere temi che potrebbero anche essere definiti altamente “etici” (se la parola etica in un mondo ormai relativizzato ha un senso) e “professionali”.
Ad esempio: quando il Consiglio Nazionale Forense nella sua difesa dinanzi all’Autorità per la Garanzia e la Concorrenza nel Mercato invoca il principio secondo il quale un avvocato non dovrebbe essere scelto in base al prezzo ma in base alla professionalità, dice una cosa verissima e per la quale tutti gli avvocati si dovrebbero battere ogni giorno.
Mi chiedo però, come fa un cliente a stabilire la competenza di un avvocato? Generalmente può accertare la sua competenza solo dopo che gli ha affidato l’incarico poichè non può andare a leggersi gli atti di altri clienti seguiti dallo stesso legale e ciò per un evidente dovere di riservatezza che questi ha nei confronti dei suoi assistiti.
Può però informarsi dagli altri clienti chiedendogli come si sono trovati. Oppure può farsi influenzare dagli articoli di giornale o servizi televisivi che parlano dei suoi casi.
Oppure semplicemente dal classico “passaparola” che tanto funziona sopratutto nei piccoli centri di provincia dove andare da un avvocato con un certo nome è assolutamente un obbligo quando si vuole avere la serenità di essere assistiti dal migliore sulla piazza.
Ecco la parola chiave “la piazza”. Tutte queste modalità attraverso le quali un cliente valuta la professionalità di un legale si basano su elementi non tecnici (a meno che non si sia già affidato a questo legale in passato e quindi può fare una valutazione consapevole). E cioè: pareri di altri clienti, articoli di giornale, interviste e servizi televisivi, passaparola.
Che differenza c’è tra questa piazza e la piazza virtuale?
Sicuramente l’ambito di applicabilità del confronto in teoria non più limitato a pareri di conoscenti o persone appartenenti ad un dato ambito territoriale, ma esteso teoricamente in tutto il mondo.
Qui non si vuole per carità sostenere che sia legittimo un Trip Advisor degli avvocati altrimenti, non solo scadrebbe completamente la professionalità ma sopratutto si scatenerebbe una guerra alla cattiva pubblicità casuale e non certificata.
Sarebbe semmai interessante capire se, con il via libera dell’AGCM, si apre la strada a siti internet che forniscono servizi di valutazione certificata per avvocati tipo Zoorate.
D’altronde una scheda di valutazione per il cliente era stata timidamente prevista dalla legge istituitiva della tanto contestata mediazione civile e commerciale. Le schede dovevano essere obbligatoriamente fatte compilare ai clienti dell’organismo di mediazione e poi inoltrate trimestralmente al Ministero Giustizia. Pena: il rischio di essere cancellati dall’apposito registro degli organismi di mediazione.
Certamente una soluzione di questo tipo andrebbe studiata con attenzione perché la professionalità di un avvocato non può essere necessariamente limitata solo alla sua gentilezza e al suo prezzo. Essere gentili e simpatici non vuol dire essere necessariamente competenti. Tuttavia si potrebbero studiare delle modalità di valutazione multi-area con giudizi del cliente su vari aspetti (dal risultato finale conseguito, alla competenza, alla efficenza della segreteria, alla location dello studio e alle strutture ivi disponibili, ecc.).
Passando poi all’aspetto dei prezzi (che credo sia poi quello che più a sta cuore a tutti gli avvocati), il rischio paventato è che pubblicando on line i prezzi in deroga ad obblighi di tariffa minima, si possa cadere facilmente nella corsa al ribasso (dumping).
Tuttavia, analizzando fenomeni simili già presenti sul web, come ad esempio ODESK, (sito aperto a chiunque voglia offrire servizi di vario tipo e quindi poco adatto ad avvocati e consulenti legali) si nota come le persone che offrono i loro servizi aumentano la loro tariffa oraria o i loro onorari sulla base delle esperienze acquisite e dei giudizi positivi.
Ne deriva quindi al contrario non una corsa al ribasso (idonea forse per i servizi meno sensibili come quelli di segreteria) ma anzi una tendenza a aumentare le tariffe per i professionisti più virtuosi e ciò grazie alla maggiore competenza acquisita nel tempo e ai temutissimi giudizi della rete.
Non giudico naturalmente ne mi esprimo a favore di queste modalità di pubblicizzazione della professione poichè non è certo mio compito.
Se però ancora esiste un principio di libera concorrenza, ma sopratutto di libertà di parola, mi chiedo se la posizione del CNF non rischi di risultare anacronistica di fronte agli utenti, lasciando così gli avvocati soli in una auto-referenziale idea che la nostra professione non sia “impresa”, derogando così ai principi di libera concorrenza tutelati dall’AGCM e dell’omologa authority della Commissione Europea, e limitando pesantemente agli avvocati italiani anche la libertà di espressione della loro professionalità impedendogli (fatto questo credo unico a livello europeo) di collegare il proprio sito web a e con siti esterni (quindi anche social come facebook, twitter e linkedin o siti professionali come Lexology, Docracy ecc.). Con ciò di nuovo ponendo un problema di coerenza con quelle che sono invece le libertà di avvocati di altri paesi che però, in un mondo globalizzato concorrono con gli italiani.
Chiudo proprio con la parte relativa al concetto di impresa e di avvocato.
Nella sua difesa dinanzi all’AGCM, il CNF ha sostenuto che gli avvocati non potrebbero essere
qualificati come imprese, visto che la legge forense espressamente vieta all’avvocato di svolgere attività di impresa.
Sotto il profilo oggettivo, il CNF ritiene che il parere del Consiglio di Stato n. 5679 del 27 dicembre 2010 circoscriva il sindacato dell’AGCM nei confronti del CNF, escludendo che possano rientrare nel campo materiale di applicazione delle norme antitrust gli atti del CNF.
Inoltre, a seguito della recente riforma dell’ordinamento forense, il CNF afferma che le disposizioni
deontologiche forensi avrebbero acquisito il rango di fonti primarie dell’ordinamento e dunque non sarebbero censurabili dall’Autorità sotto il profilo antitrust.
In punto di diritto l’AGCM ha ricordato che la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che i codici deontologici e, a fortiori, come nel caso di specie, le deliberazioni adottate sulla base di questi ultimi, in quanto deliberazioni di associazioni di imprese, rientrano nel campo materiale di
applicazione dell’art. 101 TFUE1.
Quanto poi alla asserita natura di norme primarie delle norme deontologiche, in particolare a seguito della recente riforma dell’ordinamento forense, tale qualificazione, suggerita dal CNF, viene rigettata dall’AGCM in quanto incompatibile con fondamentali principi costituzionali,nonché con il diritto europeo.
L’AGCM poi conclude a pag. 31 del provvedimento, nella la parte relativa alle valutazioni, con una frase molto interessante: “Le norme deontologiche, in quanto frutto della autoregolamentazione privata, non possono derogare a norme (in questo caso addirittura imperative) alle quali risultano gerarchicamente subordinate, prevedendo l’illegittimità di comportamenti ritenuti leciti dalle fonti primarie“.
Infine, il punto 89 a pag. 32 del citato provvedimento, chiuderebbe lo spazio a qualunque ulteriore argomentazione tesa a distinguere la professione di avvocato da quella di impresa.
“Gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, contratti o altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l’avvocato deve sopportare direttamente l’onere dei disavanzi. Di conseguenza, gli avvocati iscritti all’albo in Italia svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 101 TFUE, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione sia regolamentato possano modificare questa conclusione”
Naturalmente il provvedimento dell’AGCM non è definitivo poichè potrà essere impugnato dal CNF. Si attende quindi un comunicato del CNF in tal senso.