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Startup Innovative: l’intestazione fiduciaria delle quote non blocca i bonus ai soci

L’intestazione fiduciaria delle quote non blocca le agevolazioni per i soci che investono in startup innovative come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9/E/2015.

Infatti ad avviso dell’Agenzia delle Entrate,  l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.

Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, “i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati”.

In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, “attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso”.

La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi. L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Ciò premesso, per quanto di interesse fiscale, sono agevolabili – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 – i conferimenti nel capitale sociale effettuati, esclusivamente in denaro, in sede di costituzione della start-up innovativa ovvero in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita.

Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito dalla Agenzia Entrate con la circolare n. 16 del 2014, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve – ai sensi del comma 8 dell’articolo 25 – intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.

L’iscrizione nella sezione speciale, pertanto, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 final del 5 dicembre 2013 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale di attuazione del 30 gennaio 2014, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata decisione di autorizzazione, gli investitori – al fine di poter fruire dell’agevolazione – devono, tra l’altro, ricevere e conservare una certificazione della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta nonché sull’entità dell’investimento agevolabile. Infine, con riferimento alla condizione di cui al comma 3, lettera d), dell’articolo 2 del decreto attuativo si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 2014.

In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento. Ne deriva che tale condizione, in sede di costituzione, non può mai verificarsi. Infatti prima della costituzione della società, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.