Dal 20 luglio diventa operativo il meccanismo agevolato di costituzione delle start up innovative, in forma di società a responsabilità limitata, con procedura semplificata, senza l’intervento di un notaio rogante.
Si tratta di una modalità alternativa di costituzione, essendo possibile ancora farsi assistere in questa delicata fase da un notaio.
A concretizzare la novità, già contenuta nel precedente decreto del ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio scorso, è intervenuto ora un decreto direttoriale dello stesso ministero (datato 1° luglio), con cui sono state approvate le specifiche tecniche per predisporre atti costitutivi e statuti in formato elaborabile Xml.
Il ministero dello Sviluppo economico ha anche predisposto una circolare, la n. 3691 C, con cui sono state fornite istruzioni specifiche alle Ccia sulla nuova procedura.
L’atto costitutivo e lo statuto delle nuove start up andranno redatti, come disposto dall’articolo 2 del decreto direttoriale, e successivamente sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it. I documenti dovranno essere conformi agli standard contenuti nel decreto 7 febbraio 2016.
Il provvedimento direttoriale, poi, si sofferma su tutte le incombenze, facoltative ed obbligatorie, connesse all’adempimento. Preliminarmente, va ricordato che tutta la documentazione andrà sottoscritta digitalmente da ciascun contraente, in caso di società pluripersonale.
Sotto il profilo fiscale, non essendo ancora possibile fruire dell’autoliquidazione, l’iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese potrà avvenire fruendo della funzionalità “registrazione” contenuta nella medesima piattaforma. A tal scopo, il richiedente inserirà tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando il modello e firmandolo digitalmente.
Sarà la stessa piattaforma, in via automatica con posta elettronica certificata, a trasmettere tutta la modulistica al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, compresa la ricevuta di pagamento. Il fisco, ricevuto l’incartamento, provvederà a sua volta a ritrasmettere, sempre al medesimo indirizzo Pec, la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione. Quest’ultima sarà automaticamente inserita nel file di pratica contenuto nella piattaforma.
A questo punto, atto costitutivo e statuto, opportunamente registrati, saranno inviati a mezzo ComUnica al Registro imprese competente per territorio che, protocollata l’istanza, avvia subito le verifiche previste dall’articolo 2, comma 2 del decreto del 17 febbraio, tra cui quelle sulla conformità dell’atto al modello ministeriale standard e la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.
Qualora la verifica passi con esito positivo, entro 10 giorni dalla data di protocollo, l’ufficio iscrive in via provvisoria la start up nella sezione ordinaria del registro imprese. Al momento dell’iscrizione in sezione speciale, l’ufficio provvederà automaticamente al passaggio fra le due sezioni.
Diversamente, al riscontro di irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assegnando, a mezzo Pec, un termine non superiore a quindici giorni per regolarizzare la pratica secondo le specifiche richieste. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
In pratica, come chiarisce il decreto, il mancato passaggio dalla sezione ordinaria alla sezione speciale dell’aspirante start up innovativa, comporta automaticamente la sua integrale cancellazione dal registro imprese, non conservando nemmeno l’iscrizione nella sezione ordinaria. Diversamente, qualora, dopo aver ottenuto l’iscrizione nella sezione speciale, successivamente la start up perdesse i requisiti, potrà rimanere iscritta nella sezione ordinaria.