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Sistemi di comunicazione e reti P2P: alcune problematiche nell’uso dei bitcoin

Sistemi di comunicazione e reti P2P. L’identità virtuale e i bitcoin.

Come noto, le innovazioni tecniche, tecnologiche e concettuali dei sistemi di comunicazioni è talmente veloce e immateriale da rendere difficile una analisi giuridica in materia soprattutto in considerazione della a-territorialità dell’argomento.

L’operatore giuridico è infatti chiamato a individuare le norme del diritto positivo applicabili a tali situazioni e a enucleare le norme di riferimento e le fattispecie applicabili, pur nella consapevolezza che internet è per sua natura “delocalizzato, a-territoriale e privo di uno spazio e un tempo ben definiti. Esso infatti, lungi dall’identificarsi con le macchine che lo compongono, è sincronicamente ovunque e in nessun luogo, così da costituire un mondo parallelo al mondo reale

Ed è proprio la presunta differenza tra questo mondo parallelo e il mondo cosiddetto reale, dal quale deriva il concetto di “virtuale”.

Come noto con la definizione di “virtuale” si intende un qualcosa che esiste solo in potenza; che non è o non è stato ancora posto in atto. Con virtuale si intende inoltre ciò che è simulato, ricostruito al computer o ancora che appare come se fosse reale.

Tale analisi terminologica è essenziale poiché l’inquadramento dei bitcoin da parte di molti interpreti come cosiddetta valuta virtuale appare da subito affetta da un limite sostanziale: la distinzione tra reale e virtuale infatti non è più, come probabilmente poteva essere agli albori di internet, così netta. Al contrario, molte attività sociali, compravendita di beni e servizi, stipula di contratti, avvio di azioni legali, partecipazioni a gare pubbliche e altro, avviene sempre più in rete attraverso sistemi di comunicazione a vario livello (business to business, business to consumer, peer to peer, ecc.).

Diritti e doveri si costituiscono sempre più spesso in rete, nuove figure di crimini vengono realizzate attraverso la rete, fatti e circostanze rilevanti giuridicamente e processualmente sono conseguenti all’uso di internet, il che ha spinto i legislatori di molti paesi del mondo a regolare caso per caso specifiche materie e questioni connesse ad un uso (in alcuni casi improprio) del web e delle applicazioni per dispositivi mobili.

Il divario tra reale e virtuale (nel senso classico del termine) si sta poi ulteriormente riducendo in considerazione della portabilità della tecnologia che consente una connessione costante e quindi una tracciabilità degli utenti sia in termini di geo-localizzazione che di usi e costumi.

Pertanto, salvi i casi di false identità e sottrazione o furto di identità, o di manipolazioni del sistema, si può ragionevolmente sostenere che la rete internet consente ai gestori di un dato servizio, alle pubbliche amministrazioni, ad altri utenti internet, di poter sostanzialmente tracciare il corso delle loro esperienze virtuali e, in molti casi di geo-localizzare il luogo fisico nel quale tali utenti si trovano e quale strumento o tecnologia stanno utilizzando per connettersi.

A ben guardare quindi, l’evoluzione dei sistemi di comunicazione ci porterebbe a rivalutare sostanzialmente l’applicabilità della parola “virtuale” ma soprattutto evidenzia come – al contrario di molti detrattori che vedono nella rete il luogo (o meglio “non luogo”) dove poter sviluppare molte attività illegali – si possa sviluppare una tracciabilità delle varie attività on line al contrario di quanto spesso accade nel mondo cosiddetto “reale”.

Tale discorso si ritiene, seppure con la dovuta prudenza del caso, possa essere applicabile anche al sistema di comunicazione “Peer to Peer” noto come Bitcoin (con lettera maiuscola) e alla cosidetta “Blockchain”. Coloro quindi che operano attraverso i relativi protocolli di comunicazione per interscambiare fra loro singole unità di Bitcoin potrebbero essere più agevolmente tracciabili e identificabili di quanto non lo siano i singoli utilizzatori o gestori di moneta reale.

Come evidente quindi da tale premessa, un utilizzo improprio dei cosiddetti bitcoin è sempre possibile ma comunque più tracciabile o controllabile di quanto sia l’utilizzo improprio di valuta nel mondo cosiddetto reale.

La rete Bitcoin, grazie ai sistemi di crittografia, è costruita in modo tale da non consentire (a meno di improbabili corruzioni del sistema) la duplicazione di tali scritture contabili e cioè di tali bitcoin. E’ quindi possibile un controllo dei bitcoin in circolazione entro i limiti prestabiliti, considerato che il tasso di crescita della quantità di bitcoin in circolazione diminuirà progressivamente fino a giungere ad un limite tecnico finale, non superabile, per un ammontare complessivo finale di 21 milioni di bitcoin.

Apparentemente però questo non dovrebbe rappresentare un limite poiché le unità possono essere divise in sotto-unità più piccole, come ad esempio i bit – ci sono 1.000.000 di bit in 1 bitcoin. I bitcoin possono essere divisi fino a 8 posizioni decimali (0.00000001) e potenzialmente anche in unità più piccole se in futuro sarà necessario, in seguito alla riduzione dell’importo medio delle transazioni.

Le unità di Bitcoin o le loro frazioni vengono attualmente utilizzate per essere scambiate in transazioni che richiedono l’associazione di una chiave pubblica e una privata per la crittografazione (da qui appunto il nome di criptomonete) e il conseguente blocco di contraffazioni e frodi.

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che la blockchain, con l’utilizzo attuale dei bitcoin, consenta:

a) il superamento del modello monetario e quello del commercio elettronico (a valenza internazionale) improntato sulla fiducia (la blockchain è, secondo una definizione classica inglese un sistema di “trustless asset management”);

b) disintermedia i modelli monetari, finanziari e commerciali, fondati sulla fiducia a terze parti;

c) facilita i trasferimenti diretti di valore tra soggetti, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica;

d) conferisce integrità e sicurezza ad ogni transazione (ogni scambio di valore viene validato, confermato e annotato su un registro unico, pubblico e universale;

e) preserva da duplicazioni, falsificazioni e doppi pagamenti.

Il bitcoin quindi può essere:

1) un sistema di crittografia a chiave asimmetrica;

2) una sequenza di firme digitali;

3) un sistema di autenticazione e validazione;

4) un protocollo di comunicazione;

5) una piattaforma o layer di transazioni e scambi monetari;

6) un sistema di pagamento;

7) una criptovaluta.

Inquadramento giuridico delle unità di Bitcoin.

Le unità di Bitcoin (o bitcoin) risultano essere delle scritture contabili univoche attribuite al soggetto o ai soggetti che contribuiscono alla rete P2P.

Le categorie giuridiche a cui attingere per poter inquadrare il bitcoin sono molteplici e possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

1) art. 810 c.c. – Bene giuridico (commodity);

2) Codice della Proprietà Industriale – D.lgs. n. 30/2005 e successive modifiche;

3) Titoli di credito (diritto ad una prestazione incorporato in un documento destinato alla circolazione);

4) Documenti rappresentativi (lettera di carico, fede di deposito, note di pegno, ecc.);

5) Titoli di legittimazione (ad es. biglietti dell’autobus);

6) Titoli impropri (ad es. vaglia postali);

7) Valori mobiliari o strumenti finanziari (azioni e titoli rappresentantativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, quote di fondi comuni di investimento, contratti futures, swap, pronti contro termine, opzione, strumenti del mercato monetario come B.O.T. e carte commerciali).

I fornitori di servizi per chi scambia o utilizza bitcoin

L’ecosistema Bitcoin è caratterizzato da una diversità di società e soggetti che forniscono a vario titolo servizi legati alla gestione, uso, scambio di bitcoin e questo rende ancora più complessa una eventuale regolazione dei soggetti coinvolti stante la varietà dei servizi resi.

Tra i vari attori attualmente operativi sul mercato internazionale, meritano sicuramente menzione i seguenti:

1) Piattaforme di exchange per acquisto/vendita on line di bitcoin vs monete nazionali;

2) Società che forniscono servizi bitcoin per facilitarne le transazioni;

3) Entità o soggetti che danno informazioni economiche, analisi dei dati, indici di cambio e metriche di varia tipologia;

4) Agenti che forniscono conti di garanzia o escrow;

5) Consorzi (cosiddetti “pool”) di estrazione (cosiddetto “mining” nella definizione impropria come sopra detto);

6) Società di cosiddetto “Bitcoin block explorer” che consentono la ricerca individuale per indirizzo di portafoglio;

7) Stili cosidetti “Faucet”, cioè portali dedicati alla distribuzione gratuita di piccole somme di criptovaluta al pubblico, in cambio di prestazioni a scarso valore aggiunto (ad es. soluzioni di piccoli test o captcha, ecc.);

8) Blog e numerose società di publishing che forniscono notizie di vario tipo sul mondo Bitcoin, in costante aggiornamento;

9) Società che costruiscono e vendono apparecchiature automatiche di distribuzione di bitcoin a pagamento;

10) Società produttrici dell’hardware e del software necessario per avviare le attività economiche della filiera;

11) Società che offrono servizi di sicurezza per i depositi di bitcoin, ecc.

Analizzando l’intero ecosistema Bitcoin si può ragionevolmente ritenere che esista una sorta di scala piramidale che vede al vertice la Blockchain e il bitcoin seguita da a) i cd. “miners”, b) gli exchanger, c) le aziende che offrono a vario titolo servizi Bitcoin, d) i “Publisher”, e) i “Faucet”, f) gli utenti di bitcoin.

La responsabilità dell’operatore in bitcoin trova una importante applicazione in relazione all’aspetto del cosiddetto “double-spending” e alla relativa conferma dell’avvenuta transazione.

Considerato infatti che una transazione bitcoin immessa nella rete può essere visibile sin da subito ma può essere considerata valida e “completata” con successo solo all’esito di una serie di conferme (almeno 6) che richiedono un tempo di circa 60 min. dal momento in cui si effettua l’operazione, teoricamente il venditore di un bene o servizio che accetta come corrispettivo questa forma di pagamento, dovrebbe attendere almeno un’ora prima di procedere con la vendita. Se tale attesa è comune nelle attività e-commerce e in molte altre attività di compravendita off-line, ciò è impraticabile nelle compravendite quotidiane come ad es. acquisti al supermercato, in ristorante, all’edicola, al bar ecc.

Il venditore e il compratore in queste ultime ipotesi si ritiene non possano attendere un lasso di tempo così lungo prima di perfezionare l’acquisto e pertanto si renderebbe necessario fornire il bene/servizio prima che le 6 conferme siano giunte. Questo evidentemente rappresenta un rischio che potrebbe minare la compravendita poiché l’inadempimento del corrispettivo potrebbe ingenerare richieste di danni/restituzione merce, ecc.

Tali aspetti potrebbero subire sostanziali modifiche in relazione all’evoluzione tecnologica che potrebbe contribuire alla rilevante riduzione dei tempi necessari al completamento delle citate conferme e sarà quindi necessario monitorare questi sviluppi al fine di comprendere le reali responsabilità giuridiche a cui va incontro un operatore in bitcoin, anche in considerazione dei termini d’uso del servizio e della normativa nazionale e internazionale applicabile in materia.