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Sharing Economy. UE: basta ostacoli normativi. Una agenda per l’economia collaborativa.

L’economia collaborativa sta crescendo rapidamente e, man mano che si diffonde nell’UE, le autorità nazionali e locali stanno rispondendo con un insieme di interventi normativi quanto mai eterogenei.

Senza contare le contraddittorie sentenze provenienti dalle corti e tribunali di ogni citta’ europea.

Questo approccio frammentato crea incertezza sia per gli operatori tradizionali che per i nuovi prestatori di servizi e i consumatori e può ostacolare l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita.

Ma forse sta finendo l’era della confusione, degli albi e albetti vari, delle abilitazioni insensate, delle associazioni corporativistiche portatrici di interessi collettivi minimi a danno della collettivita’.

Come annunciato nell’ottobre 2015,  nella strategia per il mercato unico, la Commissione ha pubblicato il 3 giugno 2016 gli orientamenti rivolti agli Stati membri per garantire uno sviluppo equilibrato dell’economia collaborativa.

Quasi un “fermi tutti” ai paesi europei come l’Italia che stanno facendo salti in avanti (direi piuttosto scomposti a guardare l’ultima proposta di legge italiana sulla sharing economy), tentando di legiferare in vario modo la materia.

 

Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:

Perché l’economia europea sia competitiva c’è bisogno di innovazione, applicata sia ai prodotti che ai servizi. La prossima impresa europea da un miliardo di dollari potrebbe nascere nel contesto dell’economia collaborativa. Il nostro ruolo è quello di incoraggiare un contesto normativo che permetta ai nuovi modelli imprenditoriali di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque sia in materia fiscale che di occupazione.
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha dichiarato:

L’economia collaborativa può essere un’opportunità per i consumatori, gli imprenditori e le imprese se facciamo le scelte giuste. Se permettiamo al nostro mercato unico di frammentarsi a livello nazionale o persino locale, è l’Europa nel complesso che rischia di perderci. Gli orientamenti giuridici che forniamo oggi sono rivolti alle autorità pubbliche e agli operatori del mercato per lo sviluppo bilanciato e sostenibile di questi modelli imprenditoriali. Invitiamo gli Stati membri a riesaminare le loro normative nazionali alla luce di tali orientamenti e siamo pronti a sostenerli in questo processo.”

La comunicazione “Un’agenda europea per l’economia collaborativa” fornisce orientamenti su come il diritto vigente dell’UE dovrebbe essere applicato a questo settore dinamico e in rapida evoluzione, chiarendo le questioni essenziali affrontate sia dagli operatori del mercato che dalle autorità pubbliche.
Quali tipi di requisiti di accesso al mercato possono essere imposti?

I prestatori di servizi dovrebbero essere obbligati a ottenere autorizzazioni o licenze per l’esercizio di impresa solo se strettamente necessario a soddisfare pertinenti obiettivi di interesse generale.

Occorre ricorrere ai divieti assoluti di un’attività solo in ultima istanza.

Le piattaforme non dovrebbe essere soggette a autorizzazioni o licenze quando agiscono solo da intermediari tra i consumatori e coloro che offrono realmente il servizio (quali servizi di trasporto o di alloggio).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre distinguere tra i privati cittadini che offrono servizi occasionalmente e i prestatori che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo delle soglie basate sul livello di attività.

Di chi è la responsabilità se c’è un problema?

Le piattaforme di collaborazione possano essere esonerate dalla responsabilità per le informazioni che esse conservano per conto di coloro che offrono un servizio.

Esse tuttavia non dovrebbero essere esonerate dalla responsabilità per qualsiasi servizio offerto dalle stesse, come i servizi di pagamento.

La Commissione incoraggia le piattaforme di collaborazione a continuare ad adottare azioni volontarie per la lotta contro i contenuti illeciti online e per accrescere la fiducia.
In che modo il diritto dei consumatori dell’UE protegge gli utenti?

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori godano di un livello di protezione elevato dalle pratiche commerciali sleali, senza però imporre obblighi sproporzionati ai privati che forniscono servizi solo occasionalmente.

Quando esiste un rapporto di lavoro? Il diritto del lavoro è per la maggior parte di competenza nazionale ed è integrato dalla giurisprudenza e dagli standard sociali minimi dell’UE.

Gli Stati membri possono tenere presenti criteri quali il rapporto di subordinazione con la piattaforma, la natura del lavoro e la retribuzione al momento di decidere chi può essere considerato un lavoratore subordinato di una piattaforma.
Quale normativa fiscale si applica?

Come gli altri operatori dell’economia, anche i prestatori di servizi e le piattaforme dell’economia collaborativa sono tenuti a pagare le imposte pertinenti tra cui le imposte sul reddito delle persone fisiche, delle società e l’imposta sul valore aggiunto.

Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a semplificare e a chiarire l’applicazione della normativa fiscale all’economia collaborativa.

Le piattaforme dell’economia collaborativa dovrebbero cooperare appieno con le autorità nazionali per la registrazione delle attività economiche e agevolare la riscossione delle imposte.
La comunicazione invita gli Stati membri dell’UE riesaminare e, se necessario, modificare la legislazione vigente in conformità a tali orientamenti.

La Commissione intende monitorare il contesto normativo in rapida evoluzione e gli sviluppi economici e delle imprese.

La Commissione intende inoltre seguire l’andamento dei prezzi e della qualità dei servizi e individuare i possibili ostacoli e problemi che derivano dalla presenza di normative nazionali divergenti o da vuoti normativi.