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Quando un fornitore di servizi internet è responsabile dei contenuti pubblicati dai suoi utenti sulla piattaforma e cosa sta accadendo oggi in Europa a livello normativo.

[:it]La responsabilità dell’intermediario in rete è un tema complicato e sfuggente sul quale si confrontano da tempo giuristi, corti nazionali e comunitarie, player di primo livello, giornalisti e sostenitori della libertà di internet sempre e comunque.

Ad oggi esistono diverse sentenze a livello nazionale e comunitario che identificano forme di responsabilità dell’intermediario in rete per i contenuti pubblicati dagli utenti, e interessanti classificazioni (ripetutamente riviste) sul concetto di content provider, service provider (attivo e passivo), obblighi di monitoraggio e filtraggio, doveri di rimozione contenuti ecc.

Ebbene. Ultimamente a livello comunitario vi è una tendenza (se così possiamo definirla) a individuare una responsabilità dell’intermediario internet per i contenuti pubblicati dai suoi utenti, armonizzando le relative normative nei 28 (o 27 brexit permettendo) paesi membri.

Attualmente la Direttiva E-Commerce 2000/31/CE prevede delle esclusioni per la responsabilità dell’intermediario internet.

In particolare, la citata Direttiva prevede chiaramente che i fornitori di servizi online operanti in qualità di fornitori di servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o «hosting» non sono responsabili delle informazioni da essi trasmesse o detenute qualora rispettino determinate condizioni.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di «hosting», essi sono esonerati dalla responsabilità purché:

a) non siano effettivamente a conoscenza di attività o informazioni illegali;

b) agiscano immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a tali informazioni, qualora ne vengano a conoscenza o se ne rendano conto.

I governi nazionali non possono imporre alcun obbligo generico di sorveglianza a tali «intermediari» relativamente alle informazioni che inviano o conservano, al fine di individuare e prevenire le attività illegali.

Per una mappa della responsabilità dell’intermediario in rete a livello internazionale, è particolarmente interessante la mappa creata dall’Internet Intermiadiary Liability dept. della Stanford University.

Tuttavia, la Commissione europea desidera riesaminare tale normativa, ma ciò potrebbe causare un vero e proprio “terremoto” sia a livello commerciale tra gli operatori internet che a livello legale comunitario in considerazione della evidente responsabilità di tipo “oggettivo” che si andrebbe ad applicare ai gestori di tali servizi.

Rivedere la direttiva e-commerce e, più in particolare, il principio di responsabilità e non-responsabilità dell’intermediario internet richiede sforzi di coordinamento non indifferenti ed è per questo che la nuova iniziativa politica comunitaria in materia suscita non poche perplessità e polemiche tra gli addetti al settore.

La Strategia per il mercato unico digitale (DSMS) mira a sviluppare un mercato unico digitale collegato, “abbattendo le barriere che possano ostacolare lo sviluppo di opportunità online”.

Il DSMS si occupa di commercio elettronico e telecomunicazioni, vendite transfrontaliere, interoperabilità e standardizzazione,  e le riforme ivi proposte includono il diritto d’autore e il ruolo dei fornitori di servizi Internet (ISP).

Tuttavia il sempre maggiore coinvolgimento degli ISP nella distribuzione dei contenuti (anche se in modalità automatizzata per il tramite di sofisticati algoritmi), richiede una revisione della normativa in materia da considerarsi oggi effettivamente obsoleta.

La Commissione Europea ha inoltre evidenziato che la tutela concernente i diritti di proprietà intellettuale dei creatori di contenuti (artisti, giornalisti, fotografi, ecc.) deve essere certamente valorizzata al fine di incoraggiare lo sviluppo dei contenuti di qualità disponibili on line.

Si potrebbe argomentare sul fatto che nel breve (o lungo) periodo, molti contenuti creativi non saranno probabilmente più opera dell’uomo ma di algoritmi intelligenti e che AI entrerà in modo decisamente invasivo anche nel mondo delle creazioni artistiche, letterarie, filosofiche, ecc.

Tuttavia oggi stabilire delle regole che possano identificare una forma di responsabilità dell’intermediario (sia esso totalmente robotizzato o meno) è certamente un argomento da affrontare.

In questo contesto gli obblighi di filtraggio e monitoraggio in capo agli operatori internet, potrebbero fondarsi non più sul principio della negligenza (intervento solo se l’ISP può effettivamente venire a conoscenza del contenuto illecito), ma su quello della responsabilità oggettiva (ISP comunque responsabile per i contenuti pubblicati secondo un più generico principio di culpa in vigilando).

Il Professor Giancarlo Frosio, Senior Researcher e Lecturer presso il Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) of Strasbourg University, Non-Resident Fellow presso la Stanford Center for Internet and Society, nonchè Adjunct Faculty presso la Harvard CopyrightX, ha pubblicato di recente un interessante essay che affronta in maniera dettagliata le principali problematiche sottese ad una forma di responsabilità dell’intermediario internet relativamente ai contenuti pubblicati dai suoi utenti, le questioni connesse al filtraggio e monitoraggio di contenuti e la delicata questione connessa alle notifiche di rimozione dei contenuti illeciti e alla libertà di parola.

Certo è che tentare di ristrutturare la responsabilità dell’intermediario internet significa rivoluzionare un sistema sul quale internet stesso si è basato per oltre un ventennio, ripensare il concetto di libertà di parola e censura e creare nuove forme di responsabilità oggettiva attribuendo la colpa (o peggio dolo) della pubblicazione di un contenuto illecito a provider che probabilmente baseranno sempre più le loro pubblicazioni su sistemi automatizzati che non prevedono in alcun modo l’intervento umano.

 

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