Nel 2014, la società brasiliana Globo Comunicação e Participações ha chiesto all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, precedentemente UAMI) la registrazione del seguente segno sonoro per, in particolare, supporti di diffusione di informazioni per via elettronica, orale e televisiva (ad esempio, applicazioni per tablet e smartphone):
Il segno era essenzialmente destinato a essere utilizzato come suoneria di allarme o di telefono.
L’EUIPO ha negato la registrazione di tale segno come marchio dell’Unione per assenza di carattere distintivo.
In particolare, l’EUIPO rileva che il marchio richiesto si presenta come una suoneria banale e comune che passa generalmente inosservata e non è memorizzata dal consumatore.
La società Globo Comunicação e Participações ha adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento di tale decisione.
Con sentenza pronunciata il 13 settembre 2016, il Tribunale conferma la decisione dell’EUIPO e respinge il ricorso della Globo Comunicação e Participações.
Il Tribunale rammenta innanzitutto che i suoni possono costituire un marchio a condizione che questo possa essere oggetto di riproduzione grafica, cosa che avviene nel caso di specie, poiché il marchio richiesto è rappresentato sotto forma di note musicali su un pentagramma recante una chiave, pause e alterazioni.
Il Tribunale ritiene inoltre che il marchio richiesto sarà percepito dal grande pubblico come una mera funzionalità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi e non come un’indicazione della loro origine commerciale.
Infatti, si tratta di una suoneria «standard» di cui è dotato qualsiasi dispositivo elettronico dotato di temporizzatore o qualsiasi apparecchio telefonico.
Nel caso di specie, quindi il pubblico non sarebbe in grado senza altri elementi, di ricondurre tale suoneria ai servizi e prodotti della società Globo Comunicação e Participações.
Il Tribunale ha, in particolare, rilevato che il marchio non poteva essere registrato stante la assenza di caratteri distintivi. Infatti esso si riduce a una suoneria di allarme o di telefono che non presenta alcuna caratteristica intrinseca distinta dalla ripetizione della nota di cui è composta (due sol diesis) e che consenta di distinguere qualcosa di diverso rispetto alla suoneria di allarme o di telefono.
Il Tribunale è giunto alla conclusione che esso passerà generalmente inosservato e non sarà memorizzato dal consumatore.
Inutile rilevare come la società si è dovuta fare carico non solo delle tasse di registrazione (poi non andata a buon fine) e degli onorari dei consulenti incaricati, ma ha anche dovuto sostenere le spese per le opposizioni in sede EUIPO e in sede di Tribunale dell’Unione Europea per poi farsi sentir dire che il loro prodotto intellettuale era del tutto privo di caratteristiche distintive tale da renderlo incapace di caratterizzare e distinguere i loro prodotti e servizi.
Non proprio un bel successo.