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Il recepimento in Italia del pacchetto legislativo europeo sui servizi di pagamento (Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno, PSD2, e Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, IFR), avvenuto con il D.lgs. n. 218 del 2017, ha definito una nuova cornice regolamentare per la funzione di sorveglianza. In particolare, gli operatori telefonici e commerciali sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia informazioni sui pagamenti effettuati; i gestori degli schemi di carte devono trasmettere elementi utili al controllo del rispetto del limite alle commissioni interbancarie, fissato dal Regolamento IFR. Inoltre, non è stato confermato il potere di Banca d’Italia di emanare disposizioni attuative del Titolo della PSD2 relativo a “diritti e obblighi delle parti”.
Per dare attuazione alle citate previsioni contenute nel D.lgs. n. 218/2017, la Banca d’Italia ha emanato tre provvedimenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 252 del 29 ottobre 2018:
- due provvedimenti definiscono, rispettivamente, il set di informazioni che devono essere trasmesse dagli operatori telefonici e commerciali, nonché dai gestori degli schemi di carte di pagamento; tali provvedimenti sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- un terzo provvedimento dispone l’abrogazione del provvedimento di “Attuazione del Titolo II del D.lgs. n. 11/2010 (Diritti e obblighi delle parti)”, attesa la cancellazione della norma istitutiva del potere attuativo dell’Istituto (art. 31 del previgente testo del decreto); tale provvedimento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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