L’entrata in vigore in data 14 settembre 2016 delle modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – ai sensi del Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179 – introduce una svolta “epocale” per la digitalizzazione delle imprese che operano in Italia, sancendo, anche nel nostro paese, un principio di “neutralità tecnologica” rispetto alla forma elettronica di un documento e quindi semplificando la sottoscrizione e la valenza probatoria dei contratti a distanza.
L’articolo 21, I comma del CAD, nella sua nuova versione, prevede ora che “il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilità“.
Il nuovo dettato della norma precisa, a differenza del passato, che l’utilizzo di una generica firma elettronica – ovvero qualsiasi tipo di firma elettronica e non solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – soddisfa il requisito della forma scritta, agevolando gli operatori di e-commerce e del settore assicurativo e semplificando l’attività degli operatori bancari.
La modifica al CAD cambia altresì lo scenario in materia di accettazione telematica delle clausole di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, il quale prevede che in caso di condizioni generali che non sono state negoziate tra le parti – come avviene in tutti i casi di contrattualizzazione di consumatori ad esempio – le clausole c.d. vessatorie non sono efficaci e quindi non possono essere fatte valere dalla parte che ha redatto le condizioni generali (l’impresa) nei confronti della controparte (tipicamente i consumatori, ma anche ogni impresa che non ha negoziato un contratto), a meno che quest’ultimo non le abbia specificatamente approvate per iscritto.
Tale previsione rappresentava un ostacolo non solo per i settori regolamentati sopra indicati, ma anche per l’intero settore dell’e-commerce con la conseguenza che gli operatori si facevano carico del rischio di contestazione dell’efficacia delle clausole vessatorie.
Il nuovo CAD sembra dissolvere i dubbi avallati da uno specifico indirizzo giurisprudenziale restio alla sottoscrizione delle suindicate clausole per il tramite di una qualsiasi firma elettronica (anche un semplice point & click). Da oggi, infatti, tale accettazione soddisferà pienamente il requisito della forma scritta e, pertanto, sarà idonea a vincolare il contraente stesso.
Si ricorda che l’art. 1341 c.c. si riferisce a quelle clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.