No alle newsletter promozionali senza consenso. È quanto ha riaffermato il Garante per la privacy con provvedimento n. 110 del 10 marzo 2016, affrontando il caso di un utente che lamentava la ricezione sulla propria mail di una newsletter a carattere promozionale proveniente dall’indirizzo di posta elettronica di una società che opera nell’e-commerce di articoli medicali. La comunicazione, giunta all’utente dopo l’acquisto on line di alcuni prodotti sul sito della società, era stata inviata senza che avesse fornito un esplicito e specifico consenso al ricevimento di materiale pubblicitario. Una procedura più volte sanzionata dall’Autorità perché in aperta violazione con quanto stabilito dal Codice sulla protezione dei dati personali. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità sul sito dell’azienda è emerso che gli utenti non solo non potevano esprimere uno specifico consenso per le finalità di marketing ma erano per di più impossibilitati a procedere all’acquisto di un prodotto senza aver prima fornito un generico consenso al “trattamento dei dati personali”. Inoltre, dai riscontri è risultato che anche l’informativa fornita dalla società presentava profili di inidoneità, non specificando le modalità di contatto per lo svolgimento di attività a contenuto promozionale. Il Garante ha quindi vietato alla società l’ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali raccolti in assenza di idonea informativa e di consenso legittimamente manifestato, imponendole, inoltre, la riformulazione del form con il quale si chiede il consenso, l’integrazione del testo con le modalità utilizzate per il contatto promozionale e, infine, l’adozione delle misure opportune affinché la manifestazione del consenso da parte degli interessati al trattamento per finalità di marketing non sia condizione necessaria per il perfezionamento dell’acquisto tramite sito web. L’Autorità si è riservata di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l’inidonea informativa e il consenso per l’utilizzo dei dati a fini di marketing. Si precisa che l’Autorità non ha applicato alcuna sanzione alla società a cui ha formulato la contestazione, ma ha solo richiesto l’adeguamento delle procedure di raccolta consensi e l’interruzione del trattamento dei dati personali per finalità di marketing per coloro che non hanno dato un espresso consenso in tal senso |