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Il Disegno di Legge sulle Bufale.

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Nella relazione introduttiva:
 
1) Si parla di provvedimenti analoghi presi in Germania e Francia ma non mi pare si faccia riferimento a leggi bensì solo a proposte di legge (che probabilmente non passeranno mai)
 
2) Si dice che “altresì” la Commissione Europea ha recentemente proposto regole più stringenti per quanto riguarda i livelli di privacy sulla comunicazione on line (ma non mi è chiaro il collegamento  fatto tra privacy e “fake news”)
 
Nell’articolato:
1) L’articolo 1 dice che chiunque pubblici notizie false, esagerate (esagerate?) o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri è punito con una ammenda fino a 5.000€. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il risarcimento del danno è parametrato al “grado di diffusione della notizia” e viene richiamato naturalmente il reato di diffamazione nella sua forma aggravata (595 c.p). Ma che senso ha normare una cosa già ampiamente regolata? E sopratutto parlare di notizie esagerate? E chi verifica il “grado” di diffusione della notizia?
 
2) Al fine di schedare tutti i gestori dei siti per CONTRASTARE l’anonimato (…..), i senatori (o chi per loro) hanno pensato di imporre all’amministratore di una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico (quindi in teoria anche all’amministratore di un banalissimo blog dedicato al food o al fashion), l’obbligo di comunicare, entro 15 giorni dalla diffusione on line (ma diffusione di che? Delle notizie, del sito? e per i siti già esistenti?), alla sezione per la Stampa e l’Informazione del Tribunale Territoriale competente il nome dell’URL della piattaforma elettronica e le seguenti informazioni:
– Nome e Cognome dell’amministratore (ma quale amministratore? del sistema IT? della società che gestisce il sito? e se questi non decidono sulle news pubblicate?)
– Domicilio
– Codice fiscale (e se sono un cittadino straniero?)
– Indirizzo di posta elettronica certificata (e chi ti ha detto che devo avere una pec? una cosa è impormi di averla e una cosa è impormi di comunicare l’indirizzo. sottigliezze….)
E cosa succede se non comunico i dati? Niente? Ok.
Attenzione perchè gli obblighi di comunicazione di cui al presente punto (che non si sa bene chi deve rispettare visto che non è chiaro chi sia l’amministratore) si riferiscono genericamente ad una piattaforma informatica ma poi parlano di URL.
Ora, la locuzione Uniform Resource Locator (in acronimo URL), nella terminologia delle telecomunicazioni e dell’informatica, è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa in Internet, tipicamente presente su un host server, come ad esempio un documento, un’immagine, un video, rendendola accessibile ad un client che ne faccia richiesta attraverso l’utilizzo di un web browser. E se ho una app nativa iOS che diffonde bufale? E cosa succede per i blog su Medium, WordPress e via dicendo? Ogni utente deve comunicare i suoi dati?
 
Per il resto il Disegno di Legge prosegue con toni del tutto generici e vaghi.
 
Ad es. si parla di diritto alla rettifica imposto all’amministratore del sito entro 2 giorni dalla richiesta. Ma se la rettifica è infondata? Possibile che la rettifica si debba basare esclusivamente sulla valutazione della lesività percepita dall’utente?
 
E, attenzione, perchè se non si rettifica ci sono sanzioni che variano da € 500 ad € 2000
 
Le norme a tutela dei diritti fondamentali della persona (incluso onore, decoro, dignità) sono già presenti nel nostro sistema legislativo. Ci sono poi sentenze che hanno chiarito ampiamente le delicate questioni legate a fenomeni innovativi che, per loro natura, devono essere affrontati caso per caso e in relazione all’evoluzione tecnologica.
Ecco perchè è fondamentale il preziosissimo apporto degli interpreti e dei giudici del caso concreto evitando di cristallizzare situazioni generali e astratte.
Il DDL in esame, a mio modesto avviso, può solo ledere la libertà di informazione e di pensiero in rete perché un suo utilizzo distorto potrebbe generare mostruosità.

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