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I senatori Gambaro, Mazzoni, Divina e Giro hanno concepito un Disegno di Legge dal titolo “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione on line, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica“.
Nella relazione introduttiva:
1) Si parla di provvedimenti analoghi presi in Germania e Francia ma non mi pare si faccia riferimento a leggi bensì solo a proposte di legge (che probabilmente non passeranno mai)
2) Si dice che “altresì” la Commissione Europea ha recentemente proposto regole più stringenti per quanto riguarda i livelli di privacy sulla comunicazione on line (ma non mi è chiaro il collegamento fatto tra privacy e “fake news”)
Nell’articolato:
1) L’articolo 1 dice che chiunque pubblici notizie false, esagerate (esagerate?) o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri è punito con una ammenda fino a 5.000€. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il risarcimento del danno è parametrato al “grado di diffusione della notizia” e viene richiamato naturalmente il reato di diffamazione nella sua forma aggravata (595 c.p). Ma che senso ha normare una cosa già ampiamente regolata? E sopratutto parlare di notizie esagerate? E chi verifica il “grado” di diffusione della notizia?
2) Al fine di schedare tutti i gestori dei siti per CONTRASTARE l’anonimato (…..), i senatori (o chi per loro) hanno pensato di imporre all’amministratore di una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico (quindi in teoria anche all’amministratore di un banalissimo blog dedicato al food o al fashion), l’obbligo di comunicare, entro 15 giorni dalla diffusione on line (ma diffusione di che? Delle notizie, del sito? e per i siti già esistenti?), alla sezione per la Stampa e l’Informazione del Tribunale Territoriale competente il nome dell’URL della piattaforma elettronica e le seguenti informazioni:
– Nome e Cognome dell’amministratore (ma quale amministratore? del sistema IT? della società che gestisce il sito? e se questi non decidono sulle news pubblicate?)
– Domicilio
– Codice fiscale (e se sono un cittadino straniero?)
– Indirizzo di posta elettronica certificata (e chi ti ha detto che devo avere una pec? una cosa è impormi di averla e una cosa è impormi di comunicare l’indirizzo. sottigliezze….)
E cosa succede se non comunico i dati? Niente? Ok.
Attenzione perchè gli obblighi di comunicazione di cui al presente punto (che non si sa bene chi deve rispettare visto che non è chiaro chi sia l’amministratore) si riferiscono genericamente ad una piattaforma informatica ma poi parlano di URL.
Per il resto il Disegno di Legge prosegue con toni del tutto generici e vaghi.
Ad es. si parla di diritto alla rettifica imposto all’amministratore del sito entro 2 giorni dalla richiesta. Ma se la rettifica è infondata? Possibile che la rettifica si debba basare esclusivamente sulla valutazione della lesività percepita dall’utente?
E, attenzione, perchè se non si rettifica ci sono sanzioni che variano da € 500 ad € 2000
Le norme a tutela dei diritti fondamentali della persona (incluso onore, decoro, dignità) sono già presenti nel nostro sistema legislativo. Ci sono poi sentenze che hanno chiarito ampiamente le delicate questioni legate a fenomeni innovativi che, per loro natura, devono essere affrontati caso per caso e in relazione all’evoluzione tecnologica.
Ecco perchè è fondamentale il preziosissimo apporto degli interpreti e dei giudici del caso concreto evitando di cristallizzare situazioni generali e astratte.
Il DDL in esame, a mio modesto avviso, può solo ledere la libertà di informazione e di pensiero in rete perché un suo utilizzo distorto potrebbe generare mostruosità.
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