Lunedì 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento AGCOM – diritti autore sulle Reti di Comunicazione Elettronica.
Il Regolamento, che nasce con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’offerta (legale) di opere digitali e di diffondere l’educazione alla legalità nella fruizione delle stesse, specifica anche quali procedure adottare ai fini dell’accertamento e della cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Sul sito dell’AGCOM è disponibile un modulo per effettuare segnalazioni on line in merito a presunte violazioni sul diritto d’autore.
Il Regolamento introduce, per la prima volta, alcune importanti definizioni relative agli operatori del web, quali “gestore del sito internet”, “gestore della pagina internet”, “opera digitale”, “link”, “torrent”, “uploader”, “server”, “procedure di notice and take down”, “rimozione selettiva”, “disabilitazione all’accesso”, ecc.. e, tra le altre novità, prevede l’istituzione di un Comitato per lo Sviluppo e la Tutela dell’Offerta Legale di Opere Digitali, composto dai rappresentanti delle categorie degli operatori interessati, quali consumatori, autori, artisti ed interpreti, editori, produttori, etc. insieme ai rappresentanti SIAE e altri organismi attivi nella tutela del diritto d’autore, e ad un rappresentante dell’Autorità.
Il Comitato avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità nella diffusione e distribuzione di opere digitali, anche attraverso l’adozione di codici di condotta, nonché il monitoraggio dell’offerta legale di opere digitali e dell’applicazione del Regolamento.
Nell’intento di dare vita ad uno strumento volto a contrastare in internet principalmente le violazioni significative del diritto d’autore e dei diritti connessi, è stata espressamente esclusa (art. 2.3) l’applicabilità del Regolamento agli utenti finali “… che fruiscono di opere digitali in modalità di downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali …” (c.d. peer-to-peer).
Il procedimento amministrativo avanti AGCOM si avvia mediante apposita istanza depositata da parte dei cd. “soggetti legittimati” (i.e. titolari o licenziatari di diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ad opere digitali, nonché associazioni di gestione collettiva o di categoria, secondo la definizione del Regolamento).
E’ esclusa l’ipotesi di azione d’ufficio da parte dell’Autorità.
Depositata l’istanza il procedimento prevede che vi sia una valutazione preliminare della segnalazione da parte della Direzione dell’Autorità. In ogni caso è previsto che il procedimento si svolga in contraddittorio fra le diverse parti interessate: il soggetto segnalante e i soggetti coinvolti nell’attività illecita, identificati nei prestatori di servizi, gliuploaders, nonché i gestori della pagina e del sito internet.
Il procedimento di natura amministrativa che si celebra avanti l’AGCOM deve intendersi alternativo al ricorso proposto avanti l’Autorità Giudiziaria; ne è infatti prevista l’archiviazione qualora una delle parti instauri un procedimento giudiziario.
L’avvio del procedimento, apre la strada a diversi scenari. In primo luogo, qualora i soggetti coinvolti si adeguino spontaneamente alla richiesta di rimozione dell’opera digitale formulata dall’istante, la Direzione disporrà l’archiviazione del procedimento.
Viceversa, per l’ipotesi di mancato adeguamento, la Direzione sarà tenuta ad informare l’organo collegiale dell’Autorità. Qualora tale organo dovesse ritenere fondata la violazione i soggetti coinvolti verranno invitati ad adottare i rimedi previsti dal D.Lgs. 70/2003 (concernente l’attuazione della Dir 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno) affinché pongano fine alla violazione.
A fronte di una violazione il Regolamento prevede il rimedio della rimozione selettiva del contenuto illegale ovvero, per i casi più gravi o per l’ipotesi di contenuto posto su server ubicato fuori dal territorio nazionale, il c.d. oscuramento, che consiste nella disabilitazione dell’accesso alle opere digitali controverse.
In caso di inottemperanza agli ordini dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 249/1997 (i.e. Istituzione dell’AGCOM e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo) dandone comunicazione alla polizia giudiziaria.
Il procedimento dovrebbe svolgersi in tempi brevi, dal momento che l’Autorità è chiamata a pronunciarsi entro 35 giorni dal ricevimento della segnalazione e che i soggetti coinvolti sono chiamati ad ottemperare ai provvedimenti entro 3 giorni dalla notifica degli stessi.
Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza la Direzione ritenga che tali fatti configurino un’ipotesi di grave lesioni dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di “violazione di carattere massivo”, è previsto l’esperimento di un procedimento abbreviato, con riduzione dei termini e conseguente contrazione del contraddittorio tra le parti (art. 9).
La seconda parte del Regolamento (artt. 10 e ss) disciplina la tutela del diritto d’autore sui servizi di media, prevedendo che, sempre su istanza di parte, l’Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi di media di rimuovere i programmi resi disponibili in violazione del diritto d’autore.
Per l’ipotesi di violazione di carattere rilevante effettuata da fornitori di servizi di media che risultino soggetti alla giurisdizione italiana ovvero i cui palinsesti o cataloghi siano ricevuti direttamente dal pubblico italiano, è previsto che l’Autorità adotti un formale richiamo, specificando quali siano i termini per mettersi in regola, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa sino a 150.000 euro.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Autorità il Regolamento ammette il ricorso avanti il giudice amministrativo.
Tra le disposizioni finali del Regolamento, forse nella consapevolezza del rapido sviluppo delle tecnologie e conseguentemente della rapida obsolescenza della materia disciplinata, è stata inoltre inserita una “clausola di rivedibilità” ai sensi della quale l’Autorità si riserva di rivedere il Regolamento “… sulla base dell’esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell’innovazione tecnologica dell’evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell’ambito del Comitato…”.
Si precisa che il Regolamento ha suscitato molte contestazioni sia per le modalità con cui è stato portato avanti sia per i suoi contenuti.
L’Associazione Nazionale Stampa online (Anso), la Federazione dei Media digitali indipendenti (Femi) e Open Media Coalition, hanno chiesto ai giudici del Tar Lazio di decidere sulla legittimità di questo Regolamento che viene definito anche da autorevoli colleghi come uno strumento per affievolire (se non escludere del tutto) i diritti di garanzia minimi per tutti coloro che operano in rete, vista l’assenza di un contraddittorio imparziale non legato ad un organo governativo che possa, sulla base di produzioni probatorie serie, giustificare un provvedimento così invasivo come la chiusura di un sito web (anche se solo temporaneamente).
Sono inoltre allo studio ricorsi alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Va peraltro rilevato che il provvedimento, proprio in virtù di tali ampi e immediati poteri dell’AGCOM, potrebbe porre un argine al fenomeno del grabbing non autorizzato di testi, audio-video, informazioni personali e altri contenuti che possono determinare un grave danno ai titolari dei relativi diritti, i quali risultano spesso non avere poteri per tutelarsi adeguatamente in via giurisdizionale visti i lunghi tempi per giungere ad una sentenzaLunedì 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento AGCOM – diritti autore sulle Reti di Comunicazione Elettronica.
Il Regolamento, che nasce con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’offerta (legale) di opere digitali e di diffondere l’educazione alla legalità nella fruizione delle stesse, specifica anche quali procedure adottare ai fini dell’accertamento e della cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Sul sito dell’AGCOM è disponibile un modulo per effettuare segnalazioni on line in merito a presunte violazioni sul diritto d’autore.
Il Regolamento introduce, per la prima volta, alcune importanti definizioni relative agli operatori del web, quali “gestore del sito internet”, “gestore della pagina internet”, “opera digitale”, “link”, “torrent”, “uploader”, “server”, “procedure di notice and take down”, “rimozione selettiva”, “disabilitazione all’accesso”, ecc.. e, tra le altre novità, prevede l’istituzione di un Comitato per lo Sviluppo e la Tutela dell’Offerta Legale di Opere Digitali, composto dai rappresentanti delle categorie degli operatori interessati, quali consumatori, autori, artisti ed interpreti, editori, produttori, etc. insieme ai rappresentanti SIAE e altri organismi attivi nella tutela del diritto d’autore, e ad un rappresentante dell’Autorità.
Il Comitato avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità nella diffusione e distribuzione di opere digitali, anche attraverso l’adozione di codici di condotta, nonché il monitoraggio dell’offerta legale di opere digitali e dell’applicazione del Regolamento.
Nell’intento di dare vita ad uno strumento volto a contrastare in internet principalmente le violazioni significative del diritto d’autore e dei diritti connessi, è stata espressamente esclusa (art. 2.3) l’applicabilità del Regolamento agli utenti finali “… che fruiscono di opere digitali in modalità di downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali …” (c.d. peer-to-peer).
Il procedimento amministrativo avanti AGCOM si avvia mediante apposita istanza depositata da parte dei cd. “soggetti legittimati” (i.e. titolari o licenziatari di diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento ad opere digitali, nonché associazioni di gestione collettiva o di categoria, secondo la definizione del Regolamento).
E’ esclusa l’ipotesi di azione d’ufficio da parte dell’Autorità.
Depositata l’istanza il procedimento prevede che vi sia una valutazione preliminare della segnalazione da parte della Direzione dell’Autorità. In ogni caso è previsto che il procedimento si svolga in contraddittorio fra le diverse parti interessate: il soggetto segnalante e i soggetti coinvolti nell’attività illecita, identificati nei prestatori di servizi, gliuploaders, nonché i gestori della pagina e del sito internet.
Il procedimento di natura amministrativa che si celebra avanti l’AGCOM deve intendersi alternativo al ricorso proposto avanti l’Autorità Giudiziaria; ne è infatti prevista l’archiviazione qualora una delle parti instauri un procedimento giudiziario.
L’avvio del procedimento, apre la strada a diversi scenari. In primo luogo, qualora i soggetti coinvolti si adeguino spontaneamente alla richiesta di rimozione dell’opera digitale formulata dall’istante, la Direzione disporrà l’archiviazione del procedimento.
Viceversa, per l’ipotesi di mancato adeguamento, la Direzione sarà tenuta ad informare l’organo collegiale dell’Autorità. Qualora tale organo dovesse ritenere fondata la violazione i soggetti coinvolti verranno invitati ad adottare i rimedi previsti dal D.Lgs. 70/2003 (concernente l’attuazione della Dir 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno) affinché pongano fine alla violazione.
A fronte di una violazione il Regolamento prevede il rimedio della rimozione selettiva del contenuto illegale ovvero, per i casi più gravi o per l’ipotesi di contenuto posto su server ubicato fuori dal territorio nazionale, il c.d. oscuramento, che consiste nella disabilitazione dell’accesso alle opere digitali controverse.
In caso di inottemperanza agli ordini dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 249/1997 (i.e. Istituzione dell’AGCOM e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo) dandone comunicazione alla polizia giudiziaria.
Il procedimento dovrebbe svolgersi in tempi brevi, dal momento che l’Autorità è chiamata a pronunciarsi entro 35 giorni dal ricevimento della segnalazione e che i soggetti coinvolti sono chiamati ad ottemperare ai provvedimenti entro 3 giorni dalla notifica degli stessi.
Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza la Direzione ritenga che tali fatti configurino un’ipotesi di grave lesioni dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di “violazione di carattere massivo”, è previsto l’esperimento di un procedimento abbreviato, con riduzione dei termini e conseguente contrazione del contraddittorio tra le parti (art. 9).
La seconda parte del Regolamento (artt. 10 e ss) disciplina la tutela del diritto d’autore sui servizi di media, prevedendo che, sempre su istanza di parte, l’Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi di media di rimuovere i programmi resi disponibili in violazione del diritto d’autore.
Per l’ipotesi di violazione di carattere rilevante effettuata da fornitori di servizi di media che risultino soggetti alla giurisdizione italiana ovvero i cui palinsesti o cataloghi siano ricevuti direttamente dal pubblico italiano, è previsto che l’Autorità adotti un formale richiamo, specificando quali siano i termini per mettersi in regola, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa sino a 150.000 euro.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Autorità il Regolamento ammette il ricorso avanti il giudice amministrativo.
Tra le disposizioni finali del Regolamento, forse nella consapevolezza del rapido sviluppo delle tecnologie e conseguentemente della rapida obsolescenza della materia disciplinata, è stata inoltre inserita una “clausola di rivedibilità” ai sensi della quale l’Autorità si riserva di rivedere il Regolamento “… sulla base dell’esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell’innovazione tecnologica dell’evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell’ambito del Comitato…”.
Si precisa che il Regolamento ha suscitato molte contestazioni sia per le modalità con cui è stato portato avanti sia per i suoi contenuti.
L’Associazione Nazionale Stampa online (Anso), la Federazione dei Media digitali indipendenti (Femi) e Open Media Coalition, hanno chiesto ai giudici del Tar Lazio di decidere sulla legittimità di questo Regolamento che viene definito anche da autorevoli colleghi come uno strumento per affievolire (se non escludere del tutto) i diritti di garanzia minimi per tutti coloro che operano in rete, vista l’assenza di un contraddittorio imparziale non legato ad un organo governativo che possa, sulla base di produzioni probatorie serie, giustificare un provvedimento così invasivo come la chiusura di un sito web (anche se solo temporaneamente).
Sono inoltre allo studio ricorsi alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Va peraltro rilevato che il provvedimento, proprio in virtù di tali ampi e immediati poteri dell’AGCOM, potrebbe porre un argine al fenomeno del grabbing non autorizzato di testi, audio-video, informazioni personali e altri contenuti che possono determinare un grave danno ai titolari dei relativi diritti, i quali risultano spesso non avere poteri per tutelarsi adeguatamente in via giurisdizionale visti i lunghi tempi per giungere ad una sentenza