[:it]Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata il 30.3.2017, ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria al fine di ottenere l’annullamento del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” adottato da AGCOM con la delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
Nel settembre 2014 il Tribunale amministrativo del Lazio aveva rinviato la palla alla Corte Costituzionale avanzando dubbi sulla legittimità delle nuove regole e 15 mesi dopo la Consulta si era espressa tenendo in piedi in regolamento, definendo le questioni sollevate “ambigue e contradditorie”.
La stroncatura della Corte Costituzionale era stata inequivocabile e particolarmente pesante dal punto di vista tecnico.
Si precisava in particolare: “Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti, sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum”.
Il TAR Lazio, con la pronuncia del 31 marzo, ha quindi stabilito che la Corte Costituzionale “lungi dall’affermare l’insussistenza del potere regolamentare di Agcom ha riscontrato […] una non sufficiente argomentazione nell’ordinanza” di rimessione “in ordine alla individuazione del fondamento normativo del potere” dell’autorità amministrativa.
Si conferma, poi, che una lettura sistematica del quadro normativo esistente “conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori dei servizi, da esercitarsi anche con l’imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’Autorità giudiziaria”.
Secondo il TAR il Regolamento rappresenta “un presidio posto a tutela di plurimi valori costituzionali. Tra questi, sono annoverati gli stessi articoli 21 e 41 della Costituzione, in quanto la protezione dell’opera dell’ingegno è posta a presidio dell’esercizio della libertà di espressione dell’individuo e del diritto di sfruttare economicamente il frutto della propria creatività”.
La sentenza in commento ha inoltre stabilito che “secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale gli ISP possono ben essere destinatari di provvedimenti dell`Autorità di vigilanza diretti a limitare le “esternalità negative” della loro attività economica, come già accade, ad esempio, in relazione ai giochi illegali online”.
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