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Sanzioni per mezzo milione di euro a quattro operatori di commercio elettronico per mancata consegna prodotti

Per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, l’Antitrust ha annunciato pubblicamente sul suo sito l’irrogazione di sanzioni per complessivi 500.000 euro a quattro operatori di e-commerce: Kgegl, Moonlooker, Il Mercato dell’Affare e Zionsmartshop.

I procedimenti sarebbero scaturiti (a detta dell’antitrust) dalle numerose segnalazioni di consumatori che lamentavano comportamenti gravemente scorretti da parte di aziende specializzate nelle vendite on line. Questi sarebbero consistiti, in particolare, nella diffusione di informazioni non veritiere sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti offerti e nell’opporre difficoltà di varia natura al rimborso delle somme pagate per prodotti che non sarebbero stati consegnati ovvero all’esercizio di alcuni diritti contrattuali dei clienti, come per esempio il recesso.

I provvedimenti adottati dall’Antitrust s’inquadrano nel contesto di un monitoraggio organico sul settore delle vendita a distanza, volto ad assicurare comportamenti corretti dagli operatori che operano nel commercio elettronico, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori.

Qui di seguito i testi dei provvedimenti resi pubblici dall’Antitrust:

Kgegl

Moonlooker

Il Mercato dell’Affare

Zionsmartshop

Contro i citati provvedimenti può essere presentato da parte delle predette aziende, a tutela delle loro legittime ragioni, ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

L’art. 61 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modifiche), in tema di consegna dei beni acquistati dal consumatore, prevede espressamente quanto segue:

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.