Scroll Top

La sentenza sul file sharing non è assolutamente una sentenza storica

[:it]Di recente diversa stampa non specializzata in materia di diritto d’autore ma che, nonostante tutto ritiene opportuno informare il “popolo” del web sulle principali novità in materia, ha pubblicato (ovviamente sul web) titoloni solenni relativi ad una sentenza emessa da un Giudice di  Frosinone.

Con tale sentenza il Tribunale di Frosinone si pronunciava in merito ad una sanzione amministrativa di oltre € 500.000 ex art. 174 e 171 ter, 2° comma, lettera a)-bis, legge 22 aprile 1941, n 633 (cosiddetta Legge sul Diritto D’Autore) nei confronti di un sito internet che “apparentemente” (per usare un eufemismo) pubblicava, a detta della Guardia di Finanza, contenuti multimediali illegalmente in violazione delle norme sul diritto d’autore.

Altrochè sentenza storica.

E Altrochè libera pubblicazione di contenuti coperti da diritto d’autore come annunciato in pompa magna da numerosi siti italiani e stranieri.

Il giudice, come si evince leggendo il testo completo della sentenza e non i titoloni web  (la n. 181/2017 pubblicata il 7/02/2017), non si è addentrato nella definizione delle responsabilità di chi condivida link a opere caricate senza autorizzazione, né si è spinto ad imprimere un nuovo orientamento a una materia che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea maneggia con estrema cautela.

Semplicemente, ha applicato in maniera rigorosa quanto previsto dalla legge italiana che regola il diritto d’autore.

Se non c’è guadagno tramite la condivisione non è applicabile quella tipologia di sanzione amministrativa prevista dal 171 ter 2° comma, lettera a)-bis della Legge sul Diritto D’autore che recita testualmente:

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque, in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa“.

Ora: il fatto che il titolo della contestazione formulata dalla GdF non sia stato dimostrato, poichè non è stato provato il guadagno che il sito traeva da questo file sharing, non significa certamente che la sentenza abbia:

A) considerato non punibile la condivisione di file pirata.

B) dimostrato che il sito in realtà non faceva ricavi.

Condividere file pirata a qualunque titolo (anche senza scopo lucrativo) è, e resta (anche dopo la “rivoluzionaria” sentenza del Tribunale di Frosinone) un reato ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore.

Il fatto che la GdF, in una delle miriadi di procedimenti che porta avanti conto il file sharing illegale, abbia contestato un comma bis non completamente dimostrato non significa assolutamente che da oggi è lecito distribuire film pirata.

E sopratutto non è certamente agevole dimostrare il lucro di un sito che fa raccolta pubblicitaria ma che incassa su conti correnti localizzati all’estero e di difficile individuazione.

Rimane comunque sempre valido l’art. 171, lettera a)-bis (qui non è previsto neppure il lucro), e l’art. 171 ter, 1° comma (si parla genericamente di diffusione al pubblico tramite qualunque mezzo).

Nel primo caso è sempre applicabile una sanzione amministrativa per ogni violazione contestata.

Nel secondo, oltre alla sanzione amministrativa, anche una sanzione penale fino a 3 anni di galera.

 

 

 [:]