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La rivoluzione dei Makers e gli aspetti legali.

Il movimento dei Makers è affascinante. Una rivoluzione che sta cambiando radicalmente il modo di pensare i processi produttivi e distributivi.

Ideazione e creazione sublimano in stampanti 3D che quotidianamente migliorano con prestazioni sempre più efficienti a costi sempre più contenuti.

Le idee, in Italia si sa non mancano. Così come non mancano designer, architetti, ingegneri, programmatori e sviluppatori. Ed ecco che proprio nel nostro paese si creano le migliori opportunità per rendere fertile il terreno di questa nuova rivoluzione.

Ciò che è digitale diventa reale, fisico. Non è sbagliato sostenere che intere città in un non lontano futuro subiranno radicali trasformazioni proprio grazie alle capacità creative delle nuove stampanti 3D. E così i nostri usi e stili di vita. Un “reshaping” globale che già oggi ci porta a pensare che in fondo la crisi di cui tanti noiosi giornalisti parlano quotidianamente, non sia altro che una opportunità o una scelta.

Le parole in fondo sono importanti e l’interpretazione delle stesse o il modo in cui vengono usate può radicalmente modificare lo stato delle cose. Così come il termine wēijī in cinese opportunità, o il termine κρίσις in greco scelta.

Parlare oggi di makers è d’obbligo, proprio in occasione della Maker Fair Rome che si tiene tra il 3 e il 5 ottobre nella capitale.

Il movimento italiano vede in prima linea anche la Sardegna che, grazie al prezioso supporto di Sardegna Ricerche ha inaugurato nell’ormai lontano 26 settembre 2013 un piano di investimenti per il primo fab lab regionale e uno dei primi a livello nazionale.

Non solo. Sardegna Ricerche ha promosso, il 31 luglio 2014, una banca dati di makers dedicata a tutti gli artigiani digitali sardi che desiderano condividere le proprie competenze e creare così un luogo d’incontro tra le capacità e competenze dei maker e le potenziali esigenze di progettazione, prototipazione e sperimentazione provenienti dal mondo delle imprese regionali.

L’Italia, ma sopratutto la Sardegna, una terra che ho riscoperto dopo 15 anni in giro per il mondo, non hanno nulla da invidiare agli Stati Uniti in tema di Makers, come giustamente evidenziato da Riccardo Luna nel suo interessante post sull’Huffington Post.

E infatti la star dell’edizione 2014 della World Maker Faire tenutasi recentemente a New York, era la Strati, la prima auto del mondo stampata in 3D. Un progetto italiano a firma del designer torinese Michele Anoé.

prima_auto_stampata_in3d_strati_5

Mi occupo di diritti di proprietà intellettuale, TLC e IT da oltre 15 anni e, anche se profondamente affascinato dal movimento dei makers, non posso non vedere le implicazioni giuridiche legate a questa nuova rivoluzione.

Nonostante sia già possibile oggi, a costi sempre più contenuti, effettuare la scansione e la riproduzione materiale di qualsiasi oggetto o figura solida, ancora non c’è stata quella levata di scudi dei paladini della difesa della proprietà intellettuale contro le stampanti 3D.

Probabilmente ciò nella (a mio avviso errata) convinzione che il movimento non sia ancora in grado di stimolare opportunamente il consumo di massa.

I temi legali connessi alla vendita e uso delle stampanti 3D (oltre quelli inevitabili connessi all’ordine pubblico e alla stampa di armi proprie e improprie) possono essere riassunti oggi in 4 macro categorie:

1) Diritti di proprietà intellettuale.

2) Vendita di macchine e responsabilità da prodotto.

3) Responsabilità e oneri dei Fab-Lab;

4) Bio Organi.

Diritti di proprietà intellettuale

Per quanto riguarda i temi relativi alla proprietà intellettuale, allo stato non vi sono restrizioni legali per i fruitori di stampanti 3D, se non quelle, giuridicamente tipiche, connesse alla violazione di marchi, brevetti ed opere dell’ingegno dei prodotti che si intende copiare. Sarà davvero arduo riuscire a prevedere una soluzione giuridica che possa salvaguardare gli interessi dei titolari dei diritti sulle opere e sui brevetti ed, al tempo stesso, non paralizzare lo sviluppo di ciò che è stato unanimemente etichettato come “la nuova corsa all’oro”.

Dal punto di vista micro economico, ad esempio, per il consumatore medio la stampa di oggetti in 3D sarà una manna dal cielo, potendo egli realizzare prodotti personalizzati o copiare quelli esistenti, con risparmi significativi sui costi. Macro economicamente l’impatto sarebbe ancora maggiore, in quanto la nuova tecnologia abbatterebbe di molto alcune voci dei costi di produzione, potendo ciò contribuire a localizzare nuovamente molti processi produttivi che, proprio per gli elevati costi di trasferimento dei materiali da un continente all’altro, si era deciso di decentrare in paesi lontani dall’azienda madre.

Non si vuole arginare “il nuovo che avanza”, ma contestualmente non va negata la necessità di far valere la proprietà intellettuale in nuove e più flessibili forme, sulle quali i governi saranno chiamati a legiferare.

Alcuni produttori di misure crittografiche di protezione hanno sviluppato dei DRM (Digital Right Management) che potrebbero provare ad impedire, tramite un apposito software, la stampa di determinati oggetti. Tuttavia, sembra che le stesse multinazionali titolari dei più preziosi diritti di proprietà intellettuale, siano molto interessate a non combattere il fenomeno quanto invece a cavalcarlo, utilizzando le nuove tecnologie offerte dalle stampanti 3D per offrire ai propri clienti la possibilità di comprarsi non più un prodotto specifico, ma un file con il quale l’utente può stamparsi qualunque prodotto. Si veda in tal senso l’interessante articolo di Popular Mechanics “Embrace it. Don’t fight it”. dove si parla dell’importanza di non ostacolare il movimento dei Makers.

Riportando il discorso ad una concezione più nazionale, all’interno della legislazione italiana sul diritto d’autore (ed anche nelle parallele normative estere) si potrebbe già rinvenire una soluzione concettuale – ovviamente da adattare in concreto al caso che ci occupa – per garantire, quantomeno, la compensazione dei titolari dei diritti sulle opere indebitamente riprodotte: il diritto di copia privata disciplinato dagli artt. 71 sexies e seguenti della L. 633/1941.

Il compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione. Tale compenso deve essere corrisposto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato italiano, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ed, allo stesso modo, si potrebbe fare per chi importa e commercializza in Italia stampanti 3D.

Non possiamo, quindi, far altro che auspicare un tempestivo e concreto intervento del legislatore sul tema, anche poiché a breve andranno in scadenza alcuni brevetti chiave, che fino ad ora hanno contribuito a fissare dei paletti nella concorrenza fra produttori di stampanti 3D.

E’ quindi facile prevedere come questi strumenti entreranno ben presto nelle case di ogni consumatore medio di hi tech.

Direttiva macchine e responsabilità da prodotto.

Di particolare interesse, inoltre, è l’argomento relativo alla normativa sulla vendita delle stampanti 3D e alla responsabilità da prodotto.

Certamente la stampante 3D rappresenta un prodotto del tutto nuovo rispetto alle tradizionali “macchine” oggetto di regolamentazione in ambito italiano ed europeo.

Tuttavia trovano certamente applicazione le norme applicabili ai prodotti tradizionali e in particolare:

– le norme in materia di responsabilità contrattuale basata sulla presunzione di colpa posta a carico di chi non esegue esattamente la prestazione dovuta (artt. 1490-1494 c.c.) e gli artt . 1218 – 1229 c.c.

– le norme in materia di responsabilità extra contrattuale: Artt. 2043 – 2059 c.c. integrati dagli artt. 1219-1229 c.c.

Al Codice Civile si affiancano le norme di cui alla Direttiva europea sui prodotti destinati al consumo (in Italia Codice del consumo D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) per le stampanti di uso domestico nonchè le norme di cui alla Nuova Direttiva europea Macchine per quelli destinati all’industria, per le stampanti di uso professionale ed industriale.

In aggiunta, vanno considerate tutte le norme che riguardano gli apparecchi elettrici e le norme UNI di riferimento.

Sulla applicabilità della cosiddetta Nuova Direttiva Macchine, ovvero la Direttiva Europea n. 2006/42/CE del 17 maggio 2006, recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ci sono alcune considerazioni da fare.

Se dovessimo infatti considerare le stampanti 3D come un elettrodomestico destinato esclusivamente ad uso domestico la direttiva macchine non troverebbe applicazione. L’esclusione riguarda gli apparecchi “destinati ad uso domestico”, in altri termini, gli apparecchi destinati all’impiego da parte di privati (consumatori) in ambiente domestico. Pertanto quegli apparecchi che svolgono le funzioni domestiche di cui sopra, ma che sono destinati all’uso commerciale o industriale, rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.

Poiché è possibile sia che un privato consumatore acquisti un apparecchio ad uso commerciale, sia che un operatore commerciale acquisti un apparecchio ad uso domestico, il criterio da considerare per la determinazione dell’uso previsto è l’uso previsto e dichiarato dal fabbricante dell’apparecchio nelle informazioni sul prodotto o nella dichiarazione di conformità. Va da sé che tale dichiarazione deve riflettere in modo accurato l’uso prevedibile del prodotto.

Inoltre se le stampanti 3D fossero a “bassa tensione” (fra 50 e 1000 V per la corrente alternata o fra 75 e 1500 V per la corrente continua), sarebbe applicabile la Direttiva “bassa tensione” n. 2006/95/CE2

Se invece la Stampante 3D non dovesse essere utilizzata per scopi di carattere domestico, la Nuova Direttiva Macchine troverebbe piena applicazione alle stampanti 3D.

Ad ogni modo, la Nuova Direttiva Macchine ha uniformato alcuni aspetti relativi ai macchinari a bassa ed alta tensione e per entrambi è comunque previsto l’obbligo della marchiatura CE.

I produttori e rivenditori di stampanti 3D dovranno inoltre tenere in considerazione la compatibilità elettromagnetica ormai prevista nell’ambito della marchiatura CE e nel fascicolo tecnico da allegare alla macchina.

Pare inoltre opportuno evidenziare il fatto che il processo di stampa 3D coinvolge la stampante 3D, il sistema CAD, uno scanner, un progetto esterno al fabbricante.

Per quanto riguarda le stampanti 3D, destinate ai consumatori, ricordo qui che il Codice del Consumo propone una particolare lettura dei principi dell’art. 2055 c.c.

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita’ delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

La dimensione del rischio è un concetto nuovo, estraneo all’art. 2055 c.c. che lascia, evidentemente, maggiori margini di apprezzamento al giudice nella ripartizione dell’onere del danno, con particolare riferimento ad una possibile attribuzione di maggiore responsabilità a carico di chi – nel ciclo produttivo – esercita l’attività più pericolosa (che la dottrina tende a determinare in base al numero degli incidenti ed alla gravità degli stessi).

Fatte queste considerazioni normative, veniamo alla realtà dei fatti: per ora il movimento è un autentico far west e, seppure non è opportuno dirlo, è proprio questa sostanziale confusione normativa e, forse, una poca preparazione da parte di tutti vista la rapidità con cui evolve il fenomeno, a contribuire a questa incredibile accelerazione del processo innovativo legato alle stampanti 3D.

Un esempio su tutti: i kit di montaggio. Alcune ditte commercializzano dei kit per montare stampanti 3D, lasciando all’acquirente (spesso inesperto) il delicato compito di assembleare il macchinario.

Apparentemente alcuni di questi kit recano un bellissimo (ma forse inapplicabile legalmente) disclaimer: “È responsabilità di chi effettua il montaggio dotare la macchina di un’adeguata protezione”.

Se credo che sia fondamentale non frenare il processo di crescita delle stampanti 3D e la commercializzazione dei kit di montaggio, trasformando la stessa in un vero e proprio elettrodomestico alla portata di tutti, direi che, leggendo questi disclaimer, siamo di fronte ad un metodo, a dir poco discutibile, per non dire inaccettabile, di trasferimento di responsabilità, in piena violazione degli obblighi di immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

Ha avuto un’eccezionale risonanza uno studio di giugno dello scorso anno, che ha messo in evidenza la possibile emissione di nanoparticelle da parte di stampanti 3D. Si veda in tal senso: “Ultrafine particle emissions from desktop 3D printers- Brent Stephens“.

A differenza dei prodotti industriali, equipaggiati con specifici filtri per l’aspirazione delle particelle, le stampanti 3D domestiche non dispongono di alcun sistema di sicurezza e, a seguito di un uso prolungato, potrebbero andare a provocare notevoli problemi respiratori

Nel particolare, usando il materiali di stampa PLA si producono circa 20 miliardi di particelle al minuto, mentre con l’uso del più diffuso materiale ABD si arriva ad un quantitativo di particelle al minuto pari a 200 miliardi.

Per risolvere il problema, forse apparentemente insulso per molti, sarebbe necessario dotare i prodotti domestici di uno specifico filtro, a quanto pare non presente in alcun modo sul mercato, oppure andare a prendere in considerazione l’uso di un materiale di produzione sicuro e tutt’altro che nocivo.

Tenuto conto della progressiva evoluzione dei modelli (molto dei quali sono a tenuta stagna) questo rischio può essere controllato, ma resta potenzialmente preoccupante per le stampanti di uso domestico più economiche, che non appaiono, attualmente, sufficientemente protette.

Responsabilità dei Fab-Lab

Le situazioni possibili sono di solito due:

1) Il proprietario dello stabile mette a disposizione solo lo spazio, che dà in affitto ai singoli makers.

2) Il proprietario dello stabile mette a disposizione anche le stampanti 3D e le attrezzature eventualmente connesse.

Nel primo caso, il proprietario – tanto più che conosce la destinazione d’uso – deve mettere a disposizione uno stabile con tutte le attrezzature antincendio, impianti a norma, sistemi di ventilazione, ecc. Gli spazi, che poi affitta ai Makers debbono essere adeguati.
I Makers che entrano con le loro attrezzature, debbono, a mio avviso, garantire (tra l’altro è richiesto dal DUVRI), la rispondenza delle loro stampanti alla normative di sicurezza vigenti. Il marchio CE infatti (così come tra l’altro stabilito da una sentenza della Cassazione civile 06/12/2013, n. 47279) non è sempre una garanzia sufficiente a coprire da ogni responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro.

Nel secondo caso, devono essere adeguate alle norme vigenti anche le attrezzature, che mette a disposizione, per l’uso, essendogli richiesta la certificazione ai sensi dell’art. 72 del T.U. 81/2008.

In ogni caso, deve essere compilato il DUVRI, con particolare attenzione ai rischi di interferenza.

In caso di incidente, andranno, poi, approfonditi i temi di responsabilità e corresponsabilità nei termini già fissati dalla giurisprudenza in materia (proprietario dello stabile, “Maker”, produttore della stampante sono i soggetti principali, cui si aggiungono i progettisti ed installatori degli impianti anti-incendio, elettrici, di ventilazione etc.).

I FabLab esistenti saranno tutti in regola nei termini appena esposti? Molti sì, tutti, temo di no…specialmente per quanto riguarda, ove ne ricorra l’applicazione, l’art. 72 citato.

Bio Organi

Se trasferiamo queste brevi osservazioni ad una di quelle che appaiono essere le destinazioni “più tecnologiche” delle stampanti 3D, la produzione di “bio-organi”, quali tessuti per trapianti, cellule e simili, ci rendiamo, credo, istintivamente conto in quale ginepraio di responsabilità ci andiamo ad infilare.

E’ ovvio che qui, siamo di fronte all’obbligo di fornire un “prodotto” rispondente alle necessità specifiche del paziente, anche se non è altrettanto conseguente il fatto che si garantisce la riuscita della terapia (ma questo è ovvio).

Ma, nella fornitura del “prodotto” rispondente alle necessità del paziente, intervengono vari soggetti.

– Il fabbricante della stampante, che ha garantito determinati e precisi standard di qualità e di affidabilità (RCP);

– Il “fornitore” di polimeri medici, cellule vive e materiali inorganici e hydrogel (RCP);

– L’autore della “ricetta” per la combinazione dei materiali (art. 2236 c.c.) e che ne ha valutato la compatibilità con il paziente (art. 2236 c.c.)

– Chi si è assunto l’onere della conservazione delle materie “prime” e del prodotto finale (art. 2236 c.c.)

– Il medico ’”installatore” sul paziente del prodotto finale (art.2236 c.c.);

– I medici che lo tengono in cura dopo l’impianto (art. 2236 c.c.);

– L’eventuale Ente preposto alle autorizzazioni, ivi compreso il Comitato Etico, nel caso ci si debba rivolgere ad esso (art. 2236 c.c.)

– In cima, per responsabilità diretta ed indiretta per fatto del proprio personale, la struttura sanitaria in cui questo opera.

Conclusioni

Concludo, dopo questa lunga serie di norme, come ho iniziato: è opportuno non frenare la rivoluzione dei makers. Anche in considerazione delle straordinarie opportunità professionali che si apriranno sopratutto in Italia e in Sardegna in particolare.

E’ a mio avviso fondamentale predisporre una normativa ad hoc che regoli la produzione, la commercializzazione e l’uso privato, industriale e ai fini di ricerca delle stampanti 3D, onde evitare che l’attività dei Makers e dei FabLab siano “infestate” dalle numerose norme in tema di responsabilità da prodotto, Direttiva Macchine, Direttiva macchinari a bassa tensione, norme del codice civile, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, norme a tutela del diritto d’autore, e chi più ne ha più ne metta.

Data la evidente natura transazionale del fenomeno sarebbe opportuno che tale iniziativa legislativa venisse affrontata quantomeno a livello europeo e che tutte le parti interessate (organizzazioni di consumatori, associazioni di industriali e commercianti, associazioni sindacali, formazioni politiche, consulenti di vario tipo) si informino sul fenomeno e lo seguano con attenzione perché siamo certamente di fronte ad una nuova rivoluzione industriale e ignorarla oggi può comportare solo ritardi e tanta inutile burocrazia domani, il che non farà altro che impedire all’Italia di cavalcare un fenomeno nel quale potrebbe essere leader a livello mondiale.