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La depenalizzazione e il problema dell’accesso abusivo ad un sistema informatico.

Il 2014 si è chiuso con l’ennesima bufala circolante in rete: l’avvento di un’ampia depenalizzazione riguardante ben 112 reati tra cui il reato di cui all’art. 615 ter del codice penale dal titolo “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”. Il tutto condito con i classici inviti a far “girare” la notizia, a firmare petizioni e tutto il consueto campionario di comportamenti sociali che caratterizzano le bufale per catena di Sant’Antonio. La realtà, però, è parecchio differente ed è facile verificarla. Innanzitutto cosa significa depenalizzare? Semplificando si può dire che significa ridurre un illecito penale (un reato che spesso prevede anche la galera) a mero illecito amministrativo, come se fosse un divieto di sosta. Un passaggio non da poco, ma proprio l’ampiezza dello scarto sanzionatorio avrebbe dovuto suggerire prudenza. Approfondiamo. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 il legislatore ha, tra le altre cose, delegato al Governo un’ampia revisione dei reati contemplati dal codice penale e non. Così, si è certamente deliberata una vera e propria depenalizzazione per una serie di reati minori, spesso realmente “bagatellari”. E’ un cammino iniziato anni fa per giungere ad un sistema caratterizzato da un “diritto penale minimo”. Ma vi è di più. Non tutti i reati richiamati nella legge delega (e imprudentemente fatti circolare in improbabili liste disponibili in vari siti internet) sono depenalizzati. Si prevede invece la semplice “non punibilità” del fatto che continua a costituire reato ma che, in presenza di particolari condizioni (già ben note al nostro sistema processual-penalistico) evita al condannato di entrare in galera. Infatti all’art. 1, punto 1, lettera m della predetta legge delega, il legislatore ha delegato il Governo ad escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale. L’istituto della non punibilità per c.d. “irrilevanza del fatto”, già conosciuto nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274), è da molti anni oggetto della riflessione penalistica in vista di una sua possibile estensione da tali ambiti particolari al sistema penale comune. E, in effetti, sull’argomento si sono pronunciate molte delle commissioni ministeriali di studio che hanno formulato proposte in tal senso, prevedendo solitamente la possibilità di utilizzazione di tale istituto la più anticipata possibile fin dalle prime fasi del procedimento, così come del resto già previsto dalle citate disposizioni del processo minorile e di quello dinanzi al giudice di pace. Attenzione: irrilevanza del fatto e non inoffensività dello stesso cosa ben diversa. Quest’ultimo, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale mancanza di offensività del fatto che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva atipico e insussistente come reato. Com’è noto, l’ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta normativamente all’art. 49, comma 2, c.p. Diversamente, l’istituto della “irrilevanza” per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Per tale motivo la bozza di schema di decreto delegato che sta circolando, colloca tale irrilevanza penale nella parte dedicata ai poteri discrezionali del giudice nella applicazione della pena. Uno dei reati che rientrerebbero nell’istituto della irrilevanza penale in presenza delle circostanze di cui all’art. 1, punto 1, lettera m della predetta legge delega (che ripeto non significa che il fatto non costituisca reato) sarebbe il citato accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615 ter c.p.. Un reato questo estremamente attuale e che in futuro avrà certamente sviluppi notevoli. Tale articolo prevede che chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Quindi sostanzialmente tutte le ipotesi di cui al 615 ter c.p. (ad esclusione del caso in cui il sistema informatico sia di interesse pubblico) rientrano nella irrilevanza penale se: a) l’offesa è particolarmente tenue; b) il reato non è abituale. Quello che a mio avviso appare quantomeno discutibile, per quanto riguarda tale particolare fattispecie, è operare una distinzione tra sistemi informatici aventi interesse pubblico e quelli non aventi interesse pubblico. Non solo questa è una valutazione estremamente complessa vista l’interconnessione tra reti informatiche ma sopratutto totalmente discriminatoria a danno della imprenditoria privata. Pertanto, fermo restando che le generiche liste di reati depenalizzati circolanti in rete sono l’ennesima dimostrazione di come spesso internet e informazione non vadano poi così d’accordo e che sarebbe opportuno prima approfondire la questione affidandosi a tecnici piuttosto che basarsi su improbabili siti web, sarebbe opportuna una attenta analisi della questione afferente il reato citato poiché avrà implicazioni notevoli in futuro.