La Corte di Giustizia Europea, nella causa C-314/12, ha stabilito con decisione del 27 marzo 2014, che il fornitore di accesso a Internet (“access provider”), in forza di una ingiunzione, è tenuto a bloccare i contenuti che violano il diritto d’autore ma è libero di scegliere le misure più ragionevoli per il suddetto blocco purché le stesse siano mirate a porre fine/impedire o rendere difficilmente realizzabili le violazioni in oggetto, senza però arrecare pregiudizio alla libertà di informazione degli utenti che ricorrono ai servizi per accedere lecitamente alle informazioni.
La causa era stata intentata da due case cinematografiche austriache contro un access provider al fine di ottenere in via giudiziale il blocco dell’accesso ad un sito Internet che metteva a disposizione alcuni film delle due case cinematografiche senza il loro consenso.
I giudici intimavano all’access provider di inibire l’accesso al sito in oggetto disponendo il blocco del nome a dominio e dell’indirizzo IP, mentre in appello, pur confermando la richiesta di blocco, considerata erronea la decisione di fissare le predette misure, lasciavano l’access provider libero di scegliere le misure da adottare.
Ricorrendo in Cassazione, l’access provider contestava la qualifica di intermediario i cui servizi venivano utilizzati per consentire la violazione del diritto d’autore, affermando di non avere alcun rapporto commerciale con il sito in oggetto, nonché adducendo la mancata prova delle violazioni degli utenti ed infine la facile elusione e onerosità delle misure tecniche di protezione.
I giudici austriaci, ai fini della decisione della vertenza, chiedevano alla suddetta Corte l’interpretazione dell’articolo 5 paragrafo 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (“Direttiva”), nonché di alcuni diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione.
La Corte di Giustizia, rispondendo alle questioni sollevate, si è pronunciata affermando che:
a. in merito all’applicazione della Direttiva, l’articolo 8, paragrafo 3 deve essere interpretato nel senso che “un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29”. Ciò anche alla luce del richiamato Considerando 59 dal quale discende che intermediario è “qualsiasi soggetto che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti”;
b. l’applicazione della Direttiva non può essere messa in discussione dall’assenza di un rapporto contrattuale tra l’access provider e il soggetto che viola il diritto d’autore o diritto connesso perché ciò non si evince né dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 3, né da altra disposizione;
c. i titolari del diritto violato, al fine di ottenere una pronuncia di ingiunzione nei confronti dell’access provider, possono agire senza dover dimostrare l’effettivo accesso, senza consenso dei titolari, ai contenuti protetti; ciò in forza del fatto che le misure che gli stati membri devono predisporre per conformarsi alla Direttiva hanno “l’obiettivo non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritto connessi, ma altresì di prevenirle”;
d. i diritti fondamentali dell’Unione devono essere interpretati nel senso che gli stessi non impediscono ai giudici di ingiungere all’access provider di inibire agli abbonati l’accesso ad un sito internet che mette a disposizione contenuti protetti dal diritto d’autore senza il consenso dei titolari, qualora “tale ingiunzione non specifici quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudizi nazionali verificare”.
Riassumendo, la Corte, interpretando la Direttiva 2001/29/CE, stabilisce che nell’ottica del bilanciamento tra il diritto di impresa e la libertà di informazione dell’utente
(i) l’access provider è libero di individuare le modalità delle misure idonee a prevenire/impedire le violazioni del diritto d’autore e diritti connessi, in forza del diritto alla libertà di impresa che “comprende segnatamente il diritto di ogni impresa di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, delle risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone”;
(ii) l’access provider ha la possibilità di sottrarsi alla responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per ottemperare all’ingiunzione e mirate allo scopo di cui sopra;
(iii) l’ingiunzione deve intimare il blocco dello specifico contenuto piuttosto che l’accesso generalizzato al sito al fine di non comprimere il diritto all’informazione degli utenti/abbonati al servizio di accesso a Internet.