Con la delibera citata, Agcom pone particolare attenzione riguardo i flussi migratori che stanno investendo il nostro Paese, richiamando i programmi a rivolgere particolare attenzione alle modalità di diffusione di notizie e di immagini, avendo cura di procedere ad un’oggettiva rappresentazione delle problematiche, mirando a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione, e in ogni caso l’affermarsi di stereotipi.
L’Autorità invita quindi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici ad adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni diffuse in diretta, nonché a valutare i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando i direttori, i registi, i conduttori e i giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione.
Per quanto tale delibera vada accolta con soddisfazione, è fondamentale che ogni pronuncia governativa in tema di libertà di espressione, sia sempre coerente con quanto previsto al citato articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:
“Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario“.
I provvedimenti limitativi della libertà di parola devono quindi essere adottati solo allorquando costituiscano una misura necessaria, in una società democratica, alla tutela degli obbiettivi sopra indicati.
Due principi quindi fondamentali: 1) Essenzialità della misura; 2) Adozione della misura in un contesto democratico.
Al di fuori di tali principi, e al di la delle tutele indicate in detto articolo 10, la misura dovrebbe essere considerata in contrasto con quanto previsto in materia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’odierna delibera dell’AGCOM quindi, ad avviso di chi scrive, può essere considerata non solo opportuna nell’attuale contesto storico ma sopratutto pienamente in linea con le prescrizioni di cui al citato articolo 10.
Resta da vedere se gli organi di informazione, nel divulgare notizie concernenti i sempre più problematici flussi migratori, si atterrano a tali prescrizioni.