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Il delicato confine tra Free Speech e Hate Speech: la recente delibera dell’AGCOM

Recentemente un quotidiano on line sardo ha pubblicato alcuni articoli che, secondo alcuni, avrebbe stimolato la pubblicazione di opinioni di odio e discriminazione. Il problema, in realtà, pare sia esteso a livello nazionale.
 
In questo senso recentemente (2 novembre) il Consiglio di Agcom ci ricorda in una sua delibera, che nella diffusione di notizie i programmi dovranno uniformarsi a criteri di “verità, continenza ed essenzialità, correttezza del linguaggio e del comportamento”, evitando il ricorso a opinioni fondate sull’odio o sulla discriminazione che incitino alla violenza fisica o verbale offendendo la dignità umana e la sensibilità degli utenti, contribuendo a creare un clima informativo culturale e sociale motivato da pregiudizi o interferendo con l’armonico sviluppo psichico e morale dei minori.
 
Il tema è particolarmente complesso: quale è il confine tra diritto di libertà di parola (free speech) e il cosiddetto “hate speech” (le espressioni d’odio)?
 
E fino a che punto e legittimo tutelare il diritto di libertà di parola, quando una espressione d’odio razziale diviene pubblicamente accessibile istantaneamente a una pluralità di persone e condivisa senza riflettere?
 
Il diritto di libertà di parola è un caposaldo della costituzione americana (Primo Emendamento) e dovrebbe esserlo per tutte le democrazie.
 
Il definire una espressione come “d’odio” o contro “la pubblica morale” è un tema concreto che il diritto cosiddetto “vivente” può affrontare ogni giorno spostando in la o in qua il paletto che delimita la libertà di espressione.
 
Da qui il rischio di un Governo censore che se oggi impedisce, giustamente, a mezzi di informazione, di pubblicare notizie infondate che possano generare ingiustificato odio razziale, un domani potrebbe estendere la censura anche ad espressioni che tecnicamente (ai sensi delle rilevanti convenzioni internazionali) non rappresentano una espressione d’odio, ma risultano tuttavia “odiose” per il Governo.
 
Da qui la necessità di affrontare la questione del cosiddetto “Hate Speech” con la massima cautela rapportandosi sempre a quelle che sono le disposizioni in materia dettate dalle rilevanti Convenzioni Internazionali con particolare riferimento all’art. 10, comma secondo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

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Con la delibera citata, Agcom pone particolare attenzione riguardo i flussi migratori che stanno investendo il nostro Paese, richiamando i programmi a rivolgere particolare attenzione alle modalità di diffusione di notizie e di immagini, avendo cura di procedere ad un’oggettiva rappresentazione delle problematiche, mirando a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione, e in ogni caso l’affermarsi di stereotipi.

L’Autorità invita quindi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici ad adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni diffuse in diretta, nonché a valutare i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando i direttori, i registi, i conduttori e i giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione.

Per quanto tale delibera vada accolta con soddisfazione, è fondamentale che ogni pronuncia governativa in tema di libertà di espressione, sia sempre coerente con quanto previsto al citato articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:

Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario“.

I provvedimenti limitativi della libertà di parola devono quindi essere adottati solo allorquando costituiscano una misura necessaria, in una società democratica, alla tutela degli obbiettivi sopra indicati.

Due principi quindi fondamentali: 1) Essenzialità della misura; 2) Adozione della misura in un contesto democratico.

Al di fuori di tali principi, e al di la delle tutele indicate in detto articolo 10, la misura dovrebbe essere considerata in contrasto con quanto previsto in materia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’odierna delibera dell’AGCOM quindi, ad avviso di chi scrive, può essere considerata non solo opportuna nell’attuale contesto storico ma sopratutto pienamente in linea con le prescrizioni di cui al citato articolo 10.

Resta da vedere se gli organi di informazione, nel divulgare notizie concernenti i sempre più problematici flussi migratori, si atterrano a tali prescrizioni.