E’ possibile, con ricorso ai sensi degli articoli 614-bis e 700 c.p.c., ordinare l’immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio effettuate in danno del ricorrente per mezzo della piattaforma Facebook o altri social network, fissando una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza dell’ordine nonché per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione. La disposizione di cui all’articolo 614 bis c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare.
Tribunale Reggio Emilia 15 aprile 2015 – – Est. Chiara Zompì.