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Corte di Strasburgo: l’email aziendale può essere controllata e portare al licenziamento.

Un’email può costare il posto il lavoro. Anche se il contenuto è personale.

A decretarlo, mentre in Italia si dibatte sul controllo a distanza previsto dal Jobs Act, la Corte europea dei diritti umani, che in una sentenza (Caso BARBULESCU v. ROMANIA n. 61496-08) ha stabilito che una società privata non viola il diritto alla privacy di un dipendente quando controlla le sue comunicazioni sugli account aziendali.

La Corte di Strasburgo si è pronunciata dopo essere stata adita da un cittadino rumeno licenziato per aver utilizzato l’email aziendale per comunicazioni private, durante l’orario di lavoro, violando, così, le regole interne della società.

I giudici hanno, dunque, stabilito che una società privata non viola il diritto alla privacy di un dipendente quando mette in atto delle verifiche e dei controlli sulle comunicazioni, in entrata e in uscita, degli account aziendali e, se riscontra usi non consoni alle politiche aziendali, può licenziare il dipendente per giusta causa.

Secondo il ricorrente, invece, il datore di lavoro, controllando le comunicazioni avvenute tramite il suo indirizzo email aziendale, avrebbe violato l’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU), il quale statuisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.
Tuttavia, secondo i giudici della Corte, non appare irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare se i propri dipendenti adempiano ai loro compiti, con diligenza e professionalità, utilizzando gli strumenti aziendali – tale è infatti da considerare l’indirizzo email aziendale – durante l’orario di lavoro.

L’accesso all’account aziendale del ricorrente era stato effettuato, infatti, nella convinzione che contenesse solo comunicazioni professionali.

Inoltre, secondo i giudici di Strasburgo, la frequenza con cui il dipendente utilizzava l’account aziendale per scopi personali ha comportato un danno alla produttività dell’azienda stessa e, con tale motivazione, appare legittimo il licenziamento.

Questa pronuncia, pertanto, è molto importante per i risvolti che avrà nel nostro Paese, non solo perché in linea con alcune recenti pronunce della nostra giurisprudenza, ma anche perché, probabilmente, potrà aver delle ricadute anche nell’ambito dei rapporti di lavoro alla luce delle recenti modifiche che ha apportato la riforma del “Jobs Act”.

Sempre più, quindi, gli strumenti quali posta elettronica, pc, smartphone e tablet (e i relativi software) dovranno essere considerati quali strumenti di lavoro concessi in uso al dipendente per rendere la propria prestazione.

È necessario, quindi, predisporre corrette privacy policy aziendali, documenti informativi sull’uso della strumentazione aziendale, e adeguare coerentemente il Codice Disciplinare aziendale nel rispetto dei fondamentali diritti di tutte le parti interessate.