Proprio di recente si è aperta la possibilità di costituire start up innovative nella forma di società a responsabilità limitata non semplificata con firma digitale e senza ricorrere al notaio.
Pubblichiamo qui ilModello di Atto Costitutivo per Startup Innovativeche consente di evitare di ricorrere al Notaio.
Prima di analizzare la procedura, pare opportuno fare alcune considerazioni.
Le disposizioni dettate dal Decreto 17 febbraio 2016 sono state emanate in attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. “Investment compact”), il quale prevede che l’atto costitutivo di start-up innovative o di incubatori certificati possa essere redatto non solo per atto pubblico ma anche per atto sottoscritto con le modalità stabilite dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.).
Questa nuova procedura è più efficente in termini costi/tempi rispetto alla costituzione tramite notaio?
La procedura, da una prima analisi, parrebbe attribuire rilevanti competenze e attività alla Camera di Commercio territorialmente competente e il timore è che, almeno in una prima fase, questa nuova procedura, rischi essere più lunga della procedura che attualmente si svolge con l’ausilio del Notaio ma sicuramente il tempo e l’evoluzione della prassi aiuteranno a capire meglio.
L’ufficio del registro delle imprese è infatti tenuto a effettuare una serie di controlli, in quanto deve verificare:
1) la conformità del contratto al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e redatto secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016;
2) la sottoscrizione effettuata con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori nel caso di società pluripersonale oppure dell’unico contraente nel caso di società unipersonale;
3) il procedimento di sottoscrizione deve essersi concluso con l’apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall’apposizione della prima delle sottoscrizioni, nel caso di contratto di società plurilaterale;
4) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni;
5) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’rt. 2189, comma 2, c.c. e dall’art. 11, comma 6, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (l’ufficio deve quindi accertare l’autenticità della sottoscrizione prima di procedere all’iscrizione della società nel registro delle imprese);
6) la competenza territoriale;
7) l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata che sia direttamente riferibile alla società;
8) la liceità, la possibilità e la determinabilità dell’oggetto sociale;
9) l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovative ad alto valore tecnologico;
10) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
11) l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.
Le verifiche relative alla liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale vengono generalmente svolte dal Notaio incaricato. Chi è il funzionario o l’organo che si assume concretamente le responsabilità in merito a tale valutazione?
Basta il modello standard per essere iscritti subito alla sezione speciale per Startup Innovative?
Parrebbe di no.
In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l’ufficio non iscrive immediatamente la società nella sezione speciale del registro delle imprese ex art. 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, così come previsto per le start-up innovative e per gli incubatori certificati.
Entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollo del deposito del documento informatico, l’ufficio procede, in un primo momento, alla sola iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.
L’art. 3 del Decreto 17 febbraio 2016 prevede infatti che contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese,la società debba presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.
La preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese costituisce quindi il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le start-up innovative e gli incubatori certificati a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto 17 febbraio 2016.
Resta tuttavia inteso che l’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società start-up innovativa viene iscritta nella sezione speciale.
E gli strumenti finanziari partecipativi?
Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati naturalmente inseriti nel modello di statuto per Startup Innovativa.
Il punto è che l’art. 8.2 del modello di statuto, in merito alle modalità di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi, si riferisce testualmente ad un regolamento standard uniforme approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutto questo è sicuramente un ottimo segnale per snellire le procedure e per ridurre i costi delle Startup in termini di consulenza. Tuttavia sarà possibile esprimere un parere su tale modello di regolamento uniforme non appena disponibile.
E se poi si fanno modifiche allo statuto?
Premesso che la norma in commento è da accogliere certamente con favore perchè evidenzia il desiderio del Governo di accelerare il più possibile verso un modello costitutivo societario rapido e privo di formalità e costi rilevanti come accade ad es. in Inghilterra, ciò che lascia, a mio avviso, la norma forse incompleta, è la assenza di disposizioni che regolino le successive e molto probabili modifiche statutarie a cui potrebbe andare incontro una Startup Innovativa.
Per mia esperienza, nell’arco del primo anno di vita, si rendono necessarie modifiche alla compagine societaria, al capitale sociale, alle maggioranze assembleari, alla sede legale al di fuori del Comune iniziale ecc. tutto questo è naturale nella rapida evoluzione di una Startup Innovativa.
Forse avrebbe avuto senso inserire delle disposizioni analoghe anche per le modifiche statutarie successive e fino a che la società risulti essere una Startup Innovativa. Spesso, infatti, a fronte di investimenti contenuti, si devono affrontare rilevanti spese legali e notarili e tutto questo scoraggia o comunque impatta negativamente sulla crescita della società.
In conclusione: la Startup Innovativa senza notaio pare una ottima iniziativa. Aspettiamo di vederla alla prova sopratutto in relazione ai tempi necessari per la sua effettiva costituzione.