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Disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale e Professioni Intellettuali

Testo dell’art. 13 L. 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Comma 1:L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.”

Comma 2:Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La disposizione si inserisce nell’ambito della L. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“, pubblicata in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025. La legge si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AIAct), costituendone integrazione e specificazione per il contesto nazionale italiano.

a) Ambito di applicazione

L’articolo si rivolge espressamente alle “professioni intellettuali”, categoria nella quale rientra naturalmente a pieno titolo la professione forense ex L. 247/2012.

b) Finalità dell’utilizzo dell’IA (comma 1)

La norma identifica due vincoli cumulativi:

1. Vincolo teleologico: l’IA è utilizzabile solo per “attività strumentali e di supporto”
2. Vincolo quantitativo-qualitativo: deve sussistere la “prevalenza del lavoro intellettuale”


La locuzione “è finalizzato al solo esercizio” determina un limite finalistico stringente: l’IA non può sostituire l’attività intellettuale principale ma solo coadiuvarla.

c) Obbligo informativo (comma 2)

Introduce un obbligo di trasparenza qualificato da tre requisiti:

Chiarezza
Semplicità
Esaustività

 

Tale obbligo è funzionale alla tutela del rapporto fiduciario professionista-cliente.

La norma va interpretata congiuntamente:

Con l’art. 3 L. 132/2025 (principi generali: antropocentrismo, trasparenza, non discriminazione)
Con l’art. 15 L. 132/2025 (uso dell’IA nell’attività giudiziaria). Da notare che il comma 4 prevede attività di formazione dei magistrati ma l’art. 27 della Legge prevede una sostanziale invariabilità finanziaria.
Con l’AI Act (UE) 2024/1689, che mantiene preminenza gerarchica

Qui di seguito le principali criticita’ che emergono da una prima lettura della norma.

Attività “strumentali e di supporto”

La norma non definisce cosa costituisca “attività strumentale” rispetto ad “attività principale”. Nella pratica forense si pongono problemi interpretativi:

È “strumentale” la ricerca giurisprudenziale tramite IA?
È “strumentale” l’analisi documentale di contratti o atti processuali?
È “strumentale” la redazione di bozze di atti difensivi?
È “strumentale” la due diligence contrattuale assistita da IA?

 

Concetto di “prevalenza”

Il requisito della “prevalenza del lavoro intellettuale” manca di parametri oggettivi di misurazione:

Si tratta di prevalenza quantitativa (tempo impiegato)?
Si tratta di prevalenza qualitativa (rilevanza decisionale)?
Come si documenta tale prevalenza?

3.2 Sovrapposizione con i doveri deontologici esistenti

Dovere di competenza (art. 14 CDF)

L’utilizzo di sistemi di IA richiede competenze tecniche specifiche. L’avvocato deve:

Comprendere i limiti dei sistemi utilizzati
Verificare l’affidabilità degli output
Evitare l’utilizzo di strumenti che non è in grado di controllare


Dovere di diligenza (art. 12 CDF)

L’affidamento all’IA potrebbe configurare:

Negligenza se l’avvocato non verifica gli output
Violazione della diligenza professionale se l’IA genera errori non rilevati


Segreto professionale (artt. 13 e 28 CDF)

L’utilizzo di sistemi IA cloud-based solleva questioni critiche:

Trasmissione di dati riservati a server esterni
Possibile addestramento dei modelli su dati dei clienti
Conformità al GDPR e al segreto professionale

3.3 Responsabilità professionale

Imputazione della responsabilità

In caso di errori generati da sistemi di IA:

L’avvocato rimane sempre responsabile civilmente e disciplinarmente?
Si applica il principio dell’art. 2236 c.c. (responsabilità per colpa grave)?
Come si prova il corretto utilizzo dell’IA?


Onere della prova

L’avvocato deve:

Documentare quali strumenti IA ha utilizzato?
Conservare traccia degli output intermedi?
Dimostrare la prevalenza del proprio lavoro intellettuale?

Estensione dell’informativa

Il comma 2 impone un’informativa “chiara, semplice ed esaustiva” ma non specifica:

Il momento in cui fornire l’informativa (prima dell’incarico? Durante?)
Il contenuto minimo dell’informativa
La forma dell’informativa (scritta/orale?)
Le conseguenze della mancata informativa


Consenso del cliente

Non è chiaro se:

Sia necessario il consenso preventivo del cliente
Il cliente possa opporsi all’utilizzo dell’IA
Come gestire il rifiuto del cliente

CONFRONTO CON IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Norme del CDF rilevanti 

Articoli potenzialmente interessati:

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza: L’utilizzo dell’IA deve essere compatibile con l’indipendenza professionale e non può determinare condizionamenti.

Art. 12 – Dovere di diligenza: L’IA non esime dall’obbligo di svolgere l’attività “con coscienza e diligenza

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza L’utilizzo di sistemi IA deve rispettare il segreto professionale.

Art. 14 – Dovere di competenza L’avvocato non deve usare strumenti IA che non è in grado di controllare adeguatamente.

Art. 27 – Doveri di informazione L’avvocato deve informare il cliente delle caratteristiche dell’incarico, ma attualmente non è prevista specifica informativa sull’uso di IA.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale L’utilizzo di IA cloud-basedpotrebbe violare l’obbligo di mantenere il segreto.

Il Codice Deontologico Forense non contiene attualmente:

1. Alcun riferimento espresso all’intelligenza artificiale
2. Norme sull’obbligo informativo specifico per l’uso di IA
3. Parametri per valutare la compatibilità degli strumenti IA con i doveri professionali
4. Indicazioni sulla responsabilità per errori generati da IA
5. Criteri per la corretta gestione dei dati tramite sistemi IA

La L. 132/2025 richiede un necessario adeguamento del CDF per:

Dare attuazione concreta all’art. 13
Fornire linee guida operative agli avvocati
Individuare parametri oggettivi di conformità
Prevedere sanzioni specifiche per violazioni