Testo dell’art. 13 L. 23 settembre 2025, n. 132
Art. 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali
Comma 1: “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.”
Comma 2: “Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.“
La disposizione si inserisce nell’ambito della L. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“, pubblicata in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025. La legge si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AIAct), costituendone integrazione e specificazione per il contesto nazionale italiano.
a) Ambito di applicazione
L’articolo si rivolge espressamente alle “professioni intellettuali”, categoria nella quale rientra naturalmente a pieno titolo la professione forense ex L. 247/2012.
b) Finalità dell’utilizzo dell’IA (comma 1)
La norma identifica due vincoli cumulativi:
La locuzione “è finalizzato al solo esercizio” determina un limite finalistico stringente: l’IA non può sostituire l’attività intellettuale principale ma solo coadiuvarla.
c) Obbligo informativo (comma 2)
Introduce un obbligo di trasparenza qualificato da tre requisiti:
Tale obbligo è funzionale alla tutela del rapporto fiduciario professionista-cliente.
La norma va interpretata congiuntamente:
Qui di seguito le principali criticita’ che emergono da una prima lettura della norma.
Attività “strumentali e di supporto”
La norma non definisce cosa costituisca “attività strumentale” rispetto ad “attività principale”. Nella pratica forense si pongono problemi interpretativi:
Concetto di “prevalenza”
Il requisito della “prevalenza del lavoro intellettuale” manca di parametri oggettivi di misurazione:
3.2 Sovrapposizione con i doveri deontologici esistenti
Dovere di competenza (art. 14 CDF)
L’utilizzo di sistemi di IA richiede competenze tecniche specifiche. L’avvocato deve:
Dovere di diligenza (art. 12 CDF)
L’affidamento all’IA potrebbe configurare:
Segreto professionale (artt. 13 e 28 CDF)
L’utilizzo di sistemi IA cloud-based solleva questioni critiche:
3.3 Responsabilità professionale
Imputazione della responsabilità
In caso di errori generati da sistemi di IA:
Onere della prova
L’avvocato deve:
Estensione dell’informativa
Il comma 2 impone un’informativa “chiara, semplice ed esaustiva” ma non specifica:
Consenso del cliente
Non è chiaro se:
CONFRONTO CON IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Norme del CDF rilevanti
Articoli potenzialmente interessati:
Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza: L’utilizzo dell’IA deve essere compatibile con l’indipendenza professionale e non può determinare condizionamenti.
Art. 12 – Dovere di diligenza: L’IA non esime dall’obbligo di svolgere l’attività “con coscienza e diligenza
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza L’utilizzo di sistemi IA deve rispettare il segreto professionale.
Art. 14 – Dovere di competenza L’avvocato non deve usare strumenti IA che non è in grado di controllare adeguatamente.
Art. 27 – Doveri di informazione L’avvocato deve informare il cliente delle caratteristiche dell’incarico, ma attualmente non è prevista specifica informativa sull’uso di IA.
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale L’utilizzo di IA cloud-basedpotrebbe violare l’obbligo di mantenere il segreto.
Il Codice Deontologico Forense non contiene attualmente:
La L. 132/2025 richiede un necessario adeguamento del CDF per: