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Ddl Concorrenza e servizi legali: una occasione persa?

L’esercizio della professione forense in forma associata (società di persone, di capitali o cooperative), si potrebbe fare a patto che i soci, rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all’Albo oppure avvocati e altri professionisti; l’organo di gestione della società dovrà poi prevedere che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagnie sociale.

Il 9 luglio scorso infatti la commissione Giustizia della Camera ha votato, a larghissima maggioranza, il parere sul disegno di legge concorrenza. E ha fissato una serie di condizioni. Che, per quanto riguarda i professionisti, prevede da una parte lo stralcio dell’ingresso dei soci di capitale nelle società tra avvocati e, dall’altra, sopprime l’estensione ai legali delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro e la possibilità di costituire una srl con scrittura privata. Le condizioni adesso saranno tradotte, spiega il relatore al disegno di legge, Giuseppe Guerini (pd), in emendamenti al testo da presentare la prossima settimana. Le proposte porteranno la sua firma e Guerini lascia capire che, visto il consenso trasversale, ci sono buone chance di approvazione.

Lo stralcio della norma sulle società tra avvocati prevede la sostituzione con una delega assai dettagliata che ammette, come detto, l’esercizio della professione forense in forma associata (società di persone, di capitali o cooperative), a patto che i soci, rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all’Albo oppure avvocati e altri professionisti; l’organo di gestione della società dovrà poi prevedere che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagnie sociale.

Per la commissione è importante evitare che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza mettere precisi limiti soggettivi «possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l’attività dell’avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente».

Tra le prime reazioni quella dell’Oua che, per bocca della presidente Mirella Casiello, sottolinea come «l’Oua, sulla base delle indicazioni degli Stati generali dell’avvocatura e delle mozioni del Congresso Forense ha posto in un’audizione la necessità dello stralcio dell’articolo 4 bis, proposta che è stata in parte recepita. La Commissione chiede, infatti, di introdurre la materia in una delega al Governo, tenuto conto di un principio fondamentale per la professione forense e cioè “la tutela del diritto difesa del proprio cliente”, ma anche della vigente legge professionale». Forti invece le critiche di Casiello sulla cancellazione dell’apertura agli avvocati sul fronte delle autentiche, una decisione che «continua a limitare fortemente la libertà di scelta dei cittadini.

Ma su questo punto il parere della commissione ricorda che l’introduzione di un sistema «semplificato» in ragione del minore valore del bene, esporrebbe il trasferimento a gravi rischi di incertezza giuridica, in violazione dell’articolo 3 Costituzione, configurando un regime di certezza «affievolita» per gli immobili di modesto valore economico.

E sempre il 9 luglio, sui temi della salvaguardia dei diritti in un quadro sempre difficile per il sistema economico, il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha incontrato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

Ora, un capitale sociale composto, ex lege, per almeno 2/3 da avvocati abilitati, lascia in parte perplessi poichè, se da una parte sono comprensibili le critiche relative ad uno snaturamento dello scopo ultimo della professione di avvocato, va anche detto che non riconoscere la natura imprenditoriale dell’avvocato in un’epoca come quella attuale parrebbe in contrasto con la recente pronuncia in materia, emesso il 22 ottobre 2014 dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (il “Provvedimento”).

In particolare, il punto 89 a pagina 32 del citato Provvedimento precisava che “Gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, contratti o altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all’esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l’avvocato deve sopportare direttamente l’onere dei disavanzi. Di conseguenza, gli avvocati iscritti all’albo in Italia svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 101 TFUE, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione sia regolamentato possano modificare questa conclusione

Non consentire poi la costituzione di srl tramite scrittura privata (in luogo del più costoso atto costitutivo notarile) e il diritto per gli avvocati di perfezionare le cessioni immobiliari (entro il limite di 100.000€) pare in controtendenza con quanto accade nei sistemi legislativi più evoluti (si veda il modello inglese e quello americano).

Queste modifiche al decreto competitività potrebbero impattare negativamente sullo scopo ultimo delle norme in materia e cioè non favorire la competitività e riduzione di oneri e costi legali e notarili anche se sicuramente ribadiscono il diverso ruolo professionale dell’avvocato e quello del notaio.

Va comunque detto che si tratta di un importante cambiamento che dimostra come ci sia una volontà da parte del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine Unitario Avvocati di ammodernare il sistema di gestione dei servizi legali pur con le cautele del caso e nel rispetto appunto delle rilevanti norme deontologiche applicabili.