Come forse noto agli addetti del settore, il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – CCD).
Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla CCD II. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026.
La Direttiva 2008/48/CE continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine
Queste le principali linee guida della direttiva CCD II sul credito al consumo:
- estendere la tutela del consumatore ampliando l’ambito di applicazione della CCD;
- garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito;
- stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovraindebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi;
- imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 della direttiva stabilisce che la stessa si applica genericamente “ai contratti di credito”. Successivamente riporta un dettagliato elenco delle varie tipologie contrattuali che restano escluse dall’operatività della nuova direttiva.
La CCD II ha ampliato la propria competenza per valore in quanto rientreranno nel suo ambito di applicazione anche i contratti con importo totale del credito inferiore a 200 euro.
È stata, pertanto, eliminata la precedente soglia minima mentre quella massima, pari ad euro 75.000 euro, è stata elevata a 100.000 euro.
Godrà comunque della tutela ampliata prevista della CCD II il consumatore che concluderà un contratto di credito per un importo anche superiore a 100.000 euro non garantito da ipoteca o da altra garanzia analoga sui beni immobili o da altro diritto connesso ai beni immobili, ove finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale.
Con tale eccezione il legislatore ha voluto confermare la specificità del credito assistito da garanzia immobiliare che, pertanto, continuerà ad essere disciplinato dalla Direttiva 2014/17/UE (Mortage Credit Directive), ma al contempo non ha rinunciato a tutelare i contratti di credito privi di garanzia immobiliare e conclusi dal consumatore all’unico fine di ristrutturare l’abitazione.
Buy Now Pay Later: cosa cambia?
Saranno disciplinati dalla prossima normativa europea anche i sistemi c.d. BNPL (“Buy Now Pay Later).
Si tratta di quei contratti che consentono ai consumatori di effettuare acquisti, anche on line, sulle maggiori piattaforme di e-commerce e di pagarli nel tempo. Tale tipologia di contratti solitamente non prevede né interessi né spese per i consumatori.
Quando, però, il meccanismo BNPL implica la concessione di un credito da parte di un istituto finanziatore diverso dal fornitore del bene o servizio, allora il consumatore godrà della tutela offerta dalla nuova direttiva.
Nell’ambito di applicazione della direttiva saranno ricompresi – a determinate condizioni – anche i servizi e prodotti offerti dai grandi fornitori on line, ciò quei soggetti che tramite le piattaforme di e-commerce godono di un’ampia capacità finanziaria e sono pertanto in grado di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente eccessivi.
Annunci pubblicitari e obblighi informativi
È sancito l’obbligo di inserire nelle pubblicità dei contratti di credito un espresso avvertimento che metta in guardia il consumatore dagli effetti dell’assunzione di un debito.
La Direttiva arriva a suggerire il seguente testo: “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”.
La Direttiva impone alle aziende l’obbligo di informare correttamente i consumatori e di raccogliere il loro consenso espresso e debitamente informato.