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Antitrust e le presunte false recensioni di TripAdvisor

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento per pratica commerciale scorretta nei confronti di Tripadvisor per verificare se la società adotti misure idonee a prevenire e limitare il rischio di pubblicazione di false recensioni, sia sotto il profilo informativo che relativamente alle procedure di registrazione. La decisione è stata adottata alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da parte di consumatori, di proprietari di strutture turistiche (alberghi, ristoranti e altri luoghi di ritrovo) e dell’Associazione Unione Nazionale Consumatori.

Dopo la procedura istruttoria avviata il 19 maggio nei confronti di Booking ed Expedia, oggi nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è il celebre portale per viaggiatori Trip Advisor, che offre classifiche e recensioni di ristoranti, alberghi, pub sulla base del giudizio degli utenti.

Secondo quotidiani nazionali neanche un mese fa albergatori e i ristoratori del Regno Unito avevano denunciato di essere “ricattati” da clienti che utilizzano il celebre sito come un’arma per estorcere sconti, con la minaccia di recensioni negative. Martin Couchman, vicepresidente dell’associazione degli albergatori britannici, aveva lanciato l’allarme definendolo “un fenomeno in crescita”.

Si ricorda che in base al Codice del consumo (articoli da 18 a 27 e art. 37 bis) e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a tutelare:

a) i consumatori e le microimprese rispetto alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti ai loro danni;

b) i professionisti riguardo alla pubblicità ingannevole e comparativa illecita posta in essere dai concorrenti;

c) i consumatori contro le clausole vessatorie

Le tutele attualmente previste dal Codice del consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche sono di recente state estese dal legislatore anche alle microimprese, definite come le entità, le società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (art. 7 del d.l. 1/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).