Il 25 aprile il Sole24ore (edizione cartacea) pubblica un articolo a cura di Studio Legale Simbula e di Studio Legale Tributario Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con i Dottori Commercialisti Fabrizio Cancelliere e Giulio Tombesi, sul tanto discusso registro per gli exchange di #criptovalute all’OAM
Nell’articolo abbiamo evidenziato non solo l’impatto fiscale sugli investitori in cripto conseguenti al monitoraggio imposto con il nuovo registro, ma anche e sopratutto la delicata questione relativa agli #exchange esteri.
Ed infatti, tra i citati requisiti ex Dlgs 141/2010 per l’esercizio dell’attività in Italia rientra la sede legale e amministrativa,ovvero, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Requisiti comprensibili per i “classici” cambiavalute, ma meno per gli exchange di criptovalute, che sono per loro natura transfrontalieri e attivi online.
Pertanto, i cripto-operatori esteri che vorranno offrire servizi online al mercato italiano avranno l’obbligo di identificarsi ai fini territoriali in Italia, comunicando la propria sede o la propria stabile organizzazione nel territorio, con ulteriori impatti anche su altri piani giuridici.
La presenza di una stabile organizzazione impone infatti obblighi di natura civilistica, contabile e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette (i profitti delle stabili organizzazioni sono tassati in Italia) che indirette (apertura di una posizione Iva).
L’articolo e’ corredato da schede di sintesi utili per fotografare al meglio la tematica.