Si tratta di una sentenza vecchia di oltre 4 anni. E si sa, quattro anni sono un’era geologica in questo ping-pong di informazioni che viaggiano sulla rete.
Eppure si tratta di un precedente molto importante che credo sia opportuno ribadire considerato che ancora oggi molte startup si convincono di avere superato il “test di innovatività” solo perchè la Camera di Commercio di turno non ha obbiettato alcunchè nella fase di iscrizione della società all’apposita sezione delle Startup Innovative ex DL 179/2012 (iscrizione, ricordo, basata su una serie di autocertificazioni).
Torniamo quindi alla lavagna perchè è bene chiarire che la GdF può in qualunque momento interpretare in maniera diametralmente opposta le convinzioni che i soci della Startup si sono fatti, magari ritenendo il loro progetto innovativo solo perchè avevano messo su un banale e-commerce tradizionale.
L’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’indagine sulla reale sussistenza dei requisiti che consentono alla società di essere considerata start-up innovativa.
Lo ha stabilito la Seconda sezione civile del Tribunale di Udine con decreto del 18 gennaio 2018.
Il decreto ha conferito alla Guardia di finanza l’incarico di eseguire accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge perché una società in stato di crisi possa essere considerata start-up innovativa, nonostante essa fosse già iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Udine, la società sosteneva che, a seguito dell’avvenuta iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, fosse precluso al giudice ordinario l’accertamento in sede pre-fallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione ed il mantenimento della qualifica di start-up.
I giudici si sono espressi diversamente, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, nell’ambito dei giudizi attribuiti alla sua giurisdizione quale quello pre-fallimentare.
Il Decreto dell’ormai lontano 2018 era il primo provvedimento in tema di verifica dei requisiti di legge ai fini dell’assoggettamento di una start-up innovativa alle ordinarie procedure concorsuali pur in presenza di una formale iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle imprese e uno dei primi in tema di start-up innovative.
Il provvedimento ha quindi acceso un faro sull’utilizzo abusivo che a volte si fa di questo tipo di società.