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Startup Innovative e la registrazione del Software

[:it]Come noto, il legislatore italiano ha da tempo inteso offrire numerose opzioni alternative, alle società che intendono ottenere l’iscrizione all’apposita sezione delle Startup Innovative ex D.L. 179/2012, ognuna delle quali – in coesistenza con gli altri requisiti prescritti dal quadro normativo di riferimento – costituisce un requisito sufficiente ai fini della identificazione del contenuto innovativo dell’impresa:

  • destinazione di una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ad attività di ricerca e sviluppo;
  • impiego di forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  • ottenimento di una licenza d’uso avente ad oggetto il diritto all’utilizzo dell’opera dell’ingegno;

ma soprattutto per quel che qui interessa, a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 76 del 28 giugno 2013, noto come “Decreto Lavoro”:

  • titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Pertanto, la registrazione di un programma presso la SIAE e l’ottenimento dei diritti di sfruttamento economico di un software registrato in virtù, per esempio, di un contratto conferente diritti esclusivi sul software stesso, costituiscono entrambi ipotesi sufficienti ad integrare il requisito (alternativo) della innovatività della startup.

Presso il Pubblico Registro per il Software possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

In più è possibile registrare tutti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione. Possono essere registrati anche atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma, e atti di divisione o di società dei diritti di utilizzazione.

Per registrare un programma, il richiedente deve trasmettere a SIAE una “dichiarazione” e una “descrizione” oltre, naturalmente, ad un esemplare del programma da depositare registrato su supporto digitale non riscrivibile (CD-rom, DVD non riscrivibili).

La richiesta/dichiarazione di registrazione di programma, compilata sull’apposito modulo reso disponibile dalla SIAE (mod. 349) dovrà essere fatta pervenire a SIAE compilata e firmata in originale.

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