Nei casi di sospetta diffamazione, i provvedimenti cautelari di sequestro sono inammissibili tanto per i giornali stampati quanto per i loro corrispettivi online, lo stabilisce la Cassazione.
Pronunciandosi su istanza del Procuratore generale in tema di diffamazione a mezzo stampa e di tutela costituzionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato con la sentenza-n-23469-del-2016 il seguente principio di diritto:
“La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell’art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.
La Corte ha sottolineato che l’art. 21, comma 3, Cost., dispone che il sequestro della stampa generalmente intesa (periodica o comune) può essere disposto, con atto motivato dell’autorità giudiziaria, soltanto nei casi per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina.
Al riguardo viene citata la decisione della Corte costituzionale del 24 giugno 1970, n. 122 che sancì il divieto di sequestro della stampa (con eccezione dei casi previsti dalla legge sulla stampa stessa) per la prevalenza della libertà di stampa – a causa dell’importanza del suo ruolo in una società democratica – su ogni altro interesse meramente individuale.
La Cassazione ha riaffermato tale principio in relazione al giornale telematico nel caso di contenuti sospettati di essere diffamatori e cioè lesivi della reputazione e dell’onore. Infatti, il solo diritto alla reputazione e all’onore, benché fondamentale, deve intendersi cedere dinanzi alla tutela della libertà di stampa, anche nella fase cautelare finalizzata all’adozione di misure urgenti (v. Corte cost. 122/70, cit.).