Recentemente, la Corte di giustizia federale tedesca (Bundesgerichtshof), la più alta Corte nel sistema della giurisdizione ordinaria in Germania, ha stabilito, nel caso IZ 94 13 che i portali per le prenotazioni non possono essere considerati responsabili per le false recensioni inserite dagli utenti al fine di danneggiare la reputazione di aziende terze.
Il Bundesgerichtshof ha preso in esame un caso in cui un commento anonimo, postato nel portale di booking on line denunciava, tra le altre cose, che il letto della stanza d’albergo nel quale l’anonimo utente avrebbe soggiornato, era invaso da insetti.
Fatto poi verificatosi falso.
Casi di questo tipo purtroppo accadono spesso e danneggiano molto i privati che aderiscono a questi portali di prenotazione on line.
Se poi si aggiunge il fatto che spesso non è possibile risalire alla reale identità del commentatore, si rileva come si possono non solo arrecare danni non risarcibili all’azienda aderente al servizio di prenotazione on line, ma sopratutto si da spazio a potenziali concorrenti che proprio al fine di danneggiare un concorrente inseriscono commenti falsi come quello del caso trattato dalla Corte Tedesca.
Come sappiamo in Italia c’è stata una grande polemica e diverse azioni legali e amministrative condotte da ristoratori e albergatori, anche per il tramite delle loro associazioni rappresentative, al fine di pore un limite a queste forme di diffamazione on line cercando di responsabilizzare anche il portale che gestisce le prenotazioni (si veda fra tutti il caso TripAdvisor che per ora lo vede vincente in Italia contro chi vuole attribuirgli una responsabilità sui contenuti).
Il Bundesgerichtshof, come d’altronde fino ad ora le corti italiane, hanno abbracciato i principi simili a quelli adottato negli Stati Uniti (si veda il caso Yelp).
In sostanza i portali sono considerati degli Hosting Provider e non dei Content Provider. Non sono pertanto responsabili dei contenuti inseriti dai loro utenti (anche se invero entro certi limiti e secondo certe sfumature a seconda del caso preso in esame).
Anche la distinzione tra Hosting Provider Passivo e Attivo è stata nel tempo superata e nonostante il portale possa comunque trarre un indiretto beneficio economico dal traffico di utenti generato dai commenti (anche negativi), allo stato la giurisprudenza internazionale dominante non ritiene verosimile un collegamento diretto con tale beneficio economico e comunque il coinvolgimento del provider in termini di responsabilità dell’azienda che, ben consapevole dei vantaggi economici a anche dei rischi di una sovra-esposizione in rete grazie a tali portali, accetta i rischi e i benefici peraltro spesso ben chiariti nelle condizioni generali d’uso del servizio.