Nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 è stato dato avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, del c.d. “Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
L’art. 1 del Provvedimento in questione contiene le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “Legge di stabilità”), come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, concernente il regime opzionale di 2 tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
In base all’art. 2 del decreto in esame, possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
-le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
-i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all’articolo 6 .
L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’articolo 6.
Secondo le previsioni dell’articolo 3, il beneficio non si applica alle società:
-assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
-assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
-assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
L’articolo 4 dispone che l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Per sintetizzare:
I beni agevolabili
Per l’appunto i beni immateriali agevolabili sono i software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, nonché disegni, modelli, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili.
Il reddito agevolabile
Il reddito agevolabile è individuato in modo differente a seconda di come avviene lo sfruttamento del bene. Se quest’ultimo è concesso a terzi in licenza d’uso, il reddito si sostanzia nei relativi canoni conseguiti al netto dei costi – diretti e indiretti – ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. Diversamente, in caso di uso diretto, il reddito agevolabile è costituito dal contributo economico – cd. reddito figurativo – del singolo bene immateriale al risultato fiscale dell’impresa. Per calcolare il reddito figurativo è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile; la quantificazione è effettuata di concerto con l’Agenzia delle Entrate.
La quota di reddito agevolabile
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi). La formula è la seguente:
Quota di reddito agevolabile = costi qualificati/costi complessivi*reddito agevolabile
Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo: la ricerca di base, la ricerca applicata, l’ideazione e la progettazione di prodotti e servizi (design), la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l’adozione di sistemi anticontraffazione e, infine, il marketing e la pubblicità necessari all’affermazione del prodotto sul mercato.
L’ammontare dei costi complessivi è dato dalla somma dei costi qualificati (indicati al numeratore) con le spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti con consociate e le spese relative all’acquisizione del bene immateriale.
A beneficio dell’impresa, il numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo (cd. up-lift) corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, ma fino a concorrenza del 30 per cento dei costi qualificati. Così, ponendo che i costi qualificati siano pari a 8.000 e i costi complessivi pari a 13.000, il coefficiente da applicare al reddito agevolabile risulta dal seguente rapporto 10.400/13.000, ove il numeratore è dato da 8.000+8.000*30% in quanto il 30 per cento di 8.000 è inferiore a 5.000 (=13.000-8.000).
Per il 2015, 2016 e 2017 il coefficiente (nell’esempio pari all’80 per cento) si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Quindi per il 2015 si devono considerare i costi – qualificati e complessivi – di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.
La variazione in diminuzione in dichiarazione
Da ultimo non resta altro che calcolare la variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, pari al 30 per cento – nel 2015 – della quota del reddito agevolabile. Riprendendo i dati dell’esempio precedente, pertanto, con un reddito agevolabile di 100.000, una società di capitali godrà di un risparmio fiscale pari a 7.536 (=100.000*80%*30%*31,4%).