Dal primo settembre 2014, gli atti redatti dai notai sono iscritti immediatamente nel Registro delle imprese. Lo prevede il cd. “Decreto Competitività” convertito in legge lo scorso 7 agosto. L’articolo 20, comma 7 bis del decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla Legge 116/2014 infatti, prevede che, al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell’impresa, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto.
L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto.
Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile: se un’ iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Le nuove disposizioni non si applicano alle società per azioni.
La nuova previsione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° settembre 2014).