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Home Restaurant: ma veramente serviva questa nuova legge?

[:it]E’ notizia di questi giorni della approvazione, da parte della Camera (con 326 voti a favore, 23 contrari e 27 astenuti) del Disegno di Legge sul cosiddetto “Home Restaurant”, meglio noto come “Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata” (“DDL”).

Il DDL ora passa al Senato per il sì definitivo.

Ma veramente serve a qualcuno questa legge o è l’ennesimo tentativo di regolamentare la sharing economy, di fatto però ostacolandone il suo sviluppo?

Vediamo in dettaglio alcuni dei passaggi fondamentali di questo disegno di legge, il cui iter formativo è stato fortemente criticato da molti rappresentanti del settore.

Il testo unificato, composto di 7 articoli, introduce per la prima volta in Italia, una disciplina specifica per l’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), definendola come “l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all’interno delle strutture medesime“.

L’articolo 4, comma 3 del DDL, precisa subito che l’attività di home restaurant è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.

Attenzione: perché i due limiti sono da considerarsi (con l’utilizzo della simpatica parola “nonché”), congiuntamente.

Pertanto, se si rispetta il limite dei 500 coperti all’anno (il che a casa mia fa 1,3 coperti al giorno massimo!!) ma si sfora il ristretto limite dei proventi pari a massimo 5.000€/anno, si rientra nell’ambito di attività imprenditoriale e si perdono quindi i benefici (se così possiamo chiamarli) di questa legge.

In sostanza non beneficerebbero di questa legge tutti coloro che (persone fisiche ovviamente), grazie all’attività di home restaurant, ricavano proventi superiori a circa 417€ al mese.

Che a casa mia fanno 13,9€ al giorno.

E sopratutto se supera il tetto di 1,3 coperti al giorno.

Tralasciando le virgole, è evidente che questa roba è insensata. E il bello è che viene presentata come un primo passo per favorire la diffusione di nuove forme di ristorazione.

Ma perchè sempre questi primi passi inutili? Perchè non si arriva diritti al punto?

Ma andiamo avanti.

Sempre l’articolo 4 prevede che le disposizioni della legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.

Fermi tutti: persone unite da vincoli di amicizia?!

Immagino la GDF che entra a casa tua e che segnala la presenza di troppi coperti rispetto ai limiti consentiti e tu che ti difendi dicendo: “Ma sono amici miei!”

Insomma, per la prima volta nella storia della legislazione italiana (almeno credo) viene normata l’amicizia.

Ma l’amicizia su facebook o una amicizia più profonda?

I trombo-amici valgono?

E se poi litigo durante la cena?

Senza contare che l’attività deve essere “libera”. ma che dicono questi?

Libera da che?

Naturalmente per lo svolgimento dell’attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare (quindi occhio alle coppie di fatto) e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere a) le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione e b) non devono essere  esercitate all’interno di tali spazi, attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Di fatto la limitazione di cui alla lettera b) sopra è finalizzata a evitare di combinare l’attività di Home Restaurant con quella tipica di airbnb e simili.

Oserei dire: geniale.

Sempre l’articolo 4 ci ricorda che all’attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come se ci fosse bisogno di ricordarlo.

A quel punto perché non ricordare che all’attività di Home Restaurant si applica anche il Codice Penale, quello Civile e la Costituzione Italiana?

Magari qualcuno si convince che facendo attività di Home Restaurant, alcune norme possono essere disapplicate.

Naturalmente l’esercizio dell’attività di home restaurant è subordinato al rispetto delle procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.

Per non lasciarci mancare niente, i cuochi che decidono di avviare un home restaurant sono obbligati a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a pena di una sanzione che va da 2.500€ a 15.000€, oltre alla chiusura dell’esercizio dell’attività.

Fortunatamente la legge poi finisce qua.

Ora, in quale pianeta potrà mai esistere una persona che intende avviare una attività così regolamentata che impone un corso per l’abilitazione alla gestione e fornitura di beni alimentari, un consulente (commercialista o legale) che segua tutti gli adempimenti del caso (caratteristiche dell’abitazione, comunicazione SCIA a pena di gravi sanzioni), il tutto per non più di 417€ al mese?

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