[:it]Dopo oltre due anni di discussioni, confronti, dibattiti e quant’altro, ecco che finalmente il 3 giugno 2015 spunta fuori il tanto temuto regolamento (Regolamento) del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFSNY) sulle cosiddette Virtual Currencies, noto ai più come “Bit License”.
Si potrebbe parlare a lungo del regolamento, delle sue origini, delle motivazioni che hanno spinto lo Stato di New York ad approvare il primo documento ufficiale al mondo che contiene una strutturata definizione e regolamentazione delle Valute Virtuali.
Eppure chi scrive lo trova semplicemente incomprensibile.
Per tanti motivi. Eccone alcuni:
1. Il Bitcoin è una valuta.
Dopo tante discussioni su come inquadrare Bitcoin (una valuta, un bene, un servizio, ecc.) e nonostante le considerazioni del FinCen risalenti al 2013, ecco che arriva il DFSNY a fugare qualunque dubbio con una semplice definizione di Virtual Currency.
E infatti, alla letera (p) di pagina 5 del Regolamento si legge cosa sia una Valuta Virtuale: il termine indicherebbe qualunque tipo di unità digitale utilizzata come mezzo di scambio o come forma di valore archiviata digitalmente.
Non vi sembra ancora di vedere il bitcoin in questa definizione?
Bene, DFSNY precisa ancora che: il termine Valuta Virtuale più in generale deve essere interpretato al fine di ricomprendere quelle unità digitali di scambio che (i) hanno un archivio centrale o un amministratore; (ii) sono decentralizzate e non hanno archivio centrale o amministratore; (iii) possono essere create o ottenute attraverso il lavoro di un computer o manifatturiero.
Qui devo dire che il redattore del Regolamento si è superato. nel documento originale si legge “computing or manufacturing effort“.
Insomma. Adesso vedete il bitcoin nella definizione di valuta virtuale? Perfetto. Perchè le conseguenze di questo inquadramento giuridico saranno devastanti.
Basti pensare che la definizione di “Attività Economica in Valute Virtuali” include l’attività di trasmissione di Valute Virtuali da un soggetto ad un altro soggetto. Unica eccezione a questa voce è il caso della trasmissione effettuata non per scopi finanziari e (si, avete capito bene, E congiunzione), purchè non coinvolga più dell’ammontare nominale pari ad una Valuta Virtuale. Quindi se io cedo un bitcoin e mezzo ad un altro soggetto per fargli un regalo (e non per attività economica) devo chiedere l’autorizzazione al Soprintendente di New York. Ma solo se l’attività coinvolga lo stato di New York o un cittadino residente a New york.
In realtà se poi si va a vedere la definizione di New York Resident si scopre che non è rilevante solo la residenza. E’ sufficiente anche solo avere attività di affari a New York, avere una sede legale, o anche una semplice sede operativa. Quindi una ampia gamma di casi.
Poche eccezioni alle valute virtuali. Tra queste le unità digitali utilizzate nelle piattaforme di Gaming On-line.
Mai turbare i sonni delle majors.
2. Una application molto poco virtuale
Sin dall’inizio del Regolamento si evidenzia il peso burocratico che si è inteso dare a tutte le procedure per l’autorizzazione di soggetti che intendano svolgere attività economica nel settore delle Valute Virtuali (quindi anche i bitcoin).
E infatti la domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere fatta per iscritto, sotto giuramento, e con una serie di estenuanti precisazioni tra cui:
il nome o denominazione del richiedente, il marchio o ditta sotto cui svolge la sua attività, la forma di organizzazione, la data di costituzione della società, la giurisdizione sotto la quale è stata costituita, la lista di tutti gli affiliati corredata da una tabella indicante in dettaglio la ramificazione delle affiliazioni, tutte le informazioni anagrafiche relative al richiedente, e ai suoi dirigenti, amministratori, soci con almeno il 10%, soci del trust che detiene il controllo della società richiedente. E qui viene il bello. Tra queste informazioni si devono includere anche quelle relative alla loro storia personale, alla loro esperienza, qualifica, nonché da un rapporto emesso da una società investigativa (!!!) che sia di gusto e piacimento del Soprintendente Newyorchese.
Nell’era del digitale questa norma puzza di ostacolo burocratico da lontano un miglio.
3. Onorari per la richiesta.
Solo per richiedere la licenza: 5.000 bigliettoni verdi americani. Forza e coraggio.
Alla sezione 200.6, punto b “Approvazione o rigetto della domanda” si dice che il soprintendente-sceriffo deve decidere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e che questo termine può essere prorogato sostanzialmente a piacimento dal soprintendente. Ma cosa succede se passano i 90 giorni e il termine non è stato prorogato? Silenzio-assenso? Silenzio-dissenso? Per ora solo silenzio.
La sezione 200.7 lettera b) ristruttura una sempre verde responsabilità oggettiva altrimenti nota come “capro espiatorio”. Viene individuato un responsabile della licenza che si farà carico di qualunque adempimento a leggi, regolamenti, ordini relativi all’uso dei BTC soggetti a tale licenza. Ci sono poi alcune sezioni dedicate ad una serie di adempimenti burocratici direi incredibilmente borbonici per delle società operanti in moneta virtuale.
Contabilità in appositi registri, cambio della compagine societaria, fusioni e acquisizioni, e sopratutto costituzione di bond o trust account in favore dei clienti dell’applicant, del valore e caratteristiche accettabili dal soprintendente.
Cioè poteri assoluti principeschi del soprintendente il quale può valutare, a totale discrezione e senza alcun criterio oggettivo, se tali bond o trust sono accettabili o meno.
E poi le due norme che eticamente direi forse sono quelle più sensate ma così come scritte sembrano sempre finalizzate più ad ostacolare la creazione di piccoli wallet di BTC e/o piccoli gestori di monete virtuali che realmente contribuire alla trasparenza del fenomeno:
Sezione 200.15 – Programma Antiriclaggio
Sezione 200.16 – Programma Cybersecurity
Direi che i parametri minimi da rispettare per i due programmi sono talmente impegnativi da ridurre notevolmente il numero di possibili applicant. Anche qui mi chiedo se tutta questa tutela preventiva (peraltro mai vista in altre situazioni) sia finalizzata alla protezione dei consumatori e ad evitare fenomeni di crescita del riciclaggio di denaro o piuttosto a ridurre al minimo il numero di potenziali operatori in monete virtuali nello stato di New York e evitare imbarazzi a banche commerciali e banche centrali.
Avv. Massimo Simbula[:en]Dopo oltre due anni di discussioni, confronti, dibattiti e quant’altro, ecco che finalmente il 3 giugno 2015 spunta fuori il tanto temuto regolamento (Regolamento) del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFSNY) sulle cosidette Virtual Currencies, noto ai più come “Bit License”.
Si potrebbe parlare a lungo del regolamento, delle sue origini, delle motivazioni che hanno spinto lo Stato di New York ad approvare il primo documento ufficiale al mondo che contiene una strutturata definizione e regolamentazione delle Valute Virtuali.
Eppure chi scrive lo trova semplicemente incomprensibile.
Per tanti motivi. Eccone alcuni:
1. Il Bitcoin è una valuta.
Dopo tante discussioni su come inquadrare Bitcoin (una valuta, un bene, un servizio, ecc.) e nonostante le considerazioni del FinCen risalenti al 2013, ecco che arriva il DFSNY a fugare qualunque dubbio con una semplice definizione di Virtual Currency.
E infatti, alla letera (p) di pagina 5 del Regolamento si legge cosa sia una Valuta Virtuale: il termine indicherebbe qualunque tipo di unità digitale utilizzata come mezzo di scambio o come forma di valore archiviata digitalmente.
Non vi sembra ancora di vedere il bitcoin in questa definizione?
Bene, DFSNY precisa ancora che: il termine Valuta Virtuale più in generale deve essere interpretato al fine di ricomprendere quelle unità digitali di scambio che (i) hanno un archivio centrale o un amministratore; (ii) sono decentralizzate e non hanno archivio centrale o amministratore; (iii) possono essere create o ottenute attraverso il lavoro di un computer o manifatturiero.
Qui devo dire che il redattore del Regolamento si è superato. nel documento originale si legge “computing or manufacturing effort“.
Insomma. Adesso vedete il bitcoin nella definizione di valuta virtuale? Perfetto. Perchè le conseguenze di questo inquadramento giuridico saranno devastanti.
Basti pensare che la definizione di “Attività Economica in Valute Virtuali” include l’attività di trasmissione di Valute Virtuali da un soggetto ad un altro soggetto. Unica eccezione a questa voce è il caso della trasmissione effettuata non per scopi finanziari e (si, avete capito bene, E congiunzione), purchè non coinvolga più dell’ammontare nominale pari ad una Valuta Virtuale. Quindi se io cedo un bitcoin e mezzo ad un altro soggetto per fargli un regalo (e non per attività economica) devo chiedere l’autorizzazione al Soprintendente di New York. Ma solo se l’attività coinvolga lo stato di New York o un cittadino residente a New york.
In realtà se poi si va a vedere la definizione di New York Resident si scopre che non è rilevante solo la residenza. E’ sufficiente anche solo avere attività di affari a New York, avere una sede legale, o anche una semplice sede operativa. Quindi una ampia gamma di casi.
Poche eccezioni alle valute virtuali. Tra queste le unità digitali utilizzate nelle piattaforme di Gaming On-line.
Mai turbare i sonni delle majors.
2. Una application molto poco virtuale
Sin dall’inizio del Regolamento si evidenzia il peso burocratico che si è inteso dare a tutte le procedure per l’autorizzazione di soggetti che intendano svolgere attività economica nel settore delle Valute Virtuali (quindi anche i bitcoin).
E infatti la domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere fatta per iscritto, sotto giuramento, e con una serie di estenuanti precisazioni tra cui:
il nome o denominazione del richiedente, il marchio o ditta sotto cui svolge la sua attività, la forma di organizzazione, la data di costituzione della società, la giurisdizione sotto la quale è stata costituita, la lista di tutti gli affiliati corredata da una tabella indicante in dettaglio la ramificazione delle affiliazioni, tutte le informazioni anagrafiche relative al richiedente, e ai suoi dirigenti, amministratori, soci con almeno il 10%, soci del trust che detiene il controllo della società richiedente. E qui viene il bello. Tra queste informazioni si devono includere anche quelle relative alla loro storia personale, alla loro esperienza, qualifica, nonché da un rapporto emesso da una società investigativa (!!!) che sia di gusto e piacimento del Soprintendente Newyorchese.
Nell’era del digitale questa norma puzza di ostacolo burocratico da lontano un miglio.
3. Onorari per la richiesta.
Solo per richiedere la licenza: 5.000 bigliettoni verdi americani. Forza e coraggio.
Alla sezione 200.6, punto b “Approvazione o rigetto della domanda” si dice che il soprintendente-sceriffo deve decidere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e che questo termine può essere prorogato sostanzialmente a piacimento dal soprintendente. Ma cosa succede se passano i 90 giorni e il termine non è stato prorogato? Silenzio-assenso? Silenzio-dissenso? Per ora solo silenzio.
La sezione 200.7 lettera b) ristruttura una sempre verde responsabilità oggettiva altrimenti nota come “capro espiatorio”. Viene individuato un responsabile della licenza che si farà carico di qualunque adempimento a leggi, regolamenti, ordini relativi all’uso dei BTC soggetti a tale licenza. Ci sono poi alcune sezioni dedicate ad una serie di adempimenti burocratici direi incredibilmente borbonici per delle società operanti in moneta virtuale.
Contabilità in appositi registri, cambio della compagine societaria, fusioni e acquisizioni, e sopratutto costituzione di bond o trust account in favore dei clienti dell’applicant, del valore e caratteristiche accettabili dal soprintendente.
Cioè poteri assoluti principeschi del soprintendente il quale può valutare, a totale discrezione e senza alcun criterio oggettivo, se tali bond o trust sono accettabili o meno.
E poi le due norme che eticamente direi forse sono quelle più sensate ma così come scritte sembrano sempre finalizzate più ad ostacolare la creazione di piccoli wallet di BTC e/o piccoli gestori di monete virtuali che realmente contribuire alla trasparenza del fenomeno:
Sezione 200.15 – Programma Antiriclaggio
Sezione 200.16 – Programma Cybersecurity
Direi che i parametri minimi da rispettare per i due programmi sono talmente impegnativi da ridurre notevolmente il numero di possibili applicant. Anche qui mi chiedo se tutta questa tutela preventiva (peraltro mai vista in altre situazioni) sia finalizzata alla protezione dei consumatori e ad evitare fenomeni di crescita del riciclaggio di denaro o piuttosto a ridurre al minimo il numero di potenziali operatori in monete virtuali nello stato di New York e evitare imbarazzi a banche commerciali e banche centrali.
Avv. Massimo Simbula[:]