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Guida su come creare una Startup Innovativa senza notaio

A cura dell’Avv. Massimo Simbula

Premessa

Prima di entusiasmare le folle di creatori seriali compulsivi di S.r.l. è opportuno precisare un fatto importante (che molti già conoscono ma che è sempre bene ricordare):

Il Consiglio nazionale del Notoriato ha presentato ricorso al Tar Lazio contro il decreto ministeriale (dm) 17 febbraio 2016, quello che stabilisce le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative e, di conseguenza, contro il decreto direttoriale del primo luglio 2016 e la circolare 3691/C 2016, che sono strettamente connessi al dm di febbraio.

Il ricorso al TAR (nrg: 6262/2016) mira all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del predetto dm.

L’udienza collegiale per la sospensiva si terrà il 30 agosto prossimo.

Il TAR ha respinto la domanda di tutela cautelare monocratica che il Consiglio Nazionale del Notariato ha formulato con i motivi aggiunti al ricorso, evidenziando la non sussistenza del presupposto del “periculum” che giustificherebbe l’adozione della misura cautelare monocratica e rinviando la decisione collegiale appunto al 30 agosto.

Quali società si possono costituire on line?

L’art. 1 consente di utilizzare la forma elettronica per la redazione dei contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ordine ai quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle startup ai sensi dell’art. 25, comma 8, del D.L. 19 ottobre 2012, n. 179.

Come si firma on line l’atto costitutivo?

L’atto deve essere firmato digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) da parte di ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, oppure dall’unico sottoscrittore, nel caso di società unipersonale.

Nel caso di società pluripersonale, l’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016 prevede che il procedimento di sottoscrizione debba essere completato entro il termine di 10 giorni, dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione.

Il modello standard

L’art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 precisa che i contratti di società a responsabilità limitata redatti in forma elettronica e firmati digitalmente devono essere compilati in “totale conformità” al modello standard allegato al decreto. Ciò significa un modello statutario standard che consente l’inserimento solo di limitate variabili.

La comunicazione al Registro Imprese

Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall’atto costitutivo e dallo statuto secondo le regole previste dall’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016, deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

Per inviare la pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese è necessario ottenere un’utenza Telemaco, registrandosi al sito www.registroimprese.it e indicando come servizi richiesti sia quello di consultazione dati del registro delle imprese che quello di invio pratiche al registro delle imprese.

I controlli

L’ufficio del registro delle imprese effettua i seguenti controlli:

  • la conformità del contratto al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e redatto secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016;
  • la sottoscrizione effettuata con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori nel caso di società pluripersonale oppure dell’unico contraente nel caso di società unipersonale;
  • il procedimento di sottoscrizione deve essersi concluso con l’apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall’apposizione della prima delle sottoscrizioni, nel caso di contratto di società plurilaterale;
  • la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni;
  • la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’art. 2189, comma 2, c.c. e dall’art. 11, comma 6, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.;
  • la competenza territoriale;
  • l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che sia direttamente riferibile alla società;
  • la liceità, la possibilità e la determinabilità dell’oggetto sociale;
  • l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovative ad alto valore tecnologico;
  • la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative;
  • l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.

    In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

A quali responsabilità vanno incontro i soci e gli amministratori in fase costituitva.

Con l’apposizione delle firme digitali sul modello da parte dei contraenti e sulla distinta della pratica di Comunicazione Unica da parte del legale rappresentante, i contraenti e il legale rappresentante si assumono la totale responsabilità di quanto sarà trasmesso al registro delle imprese per la richiesta di iscrizione della startup.

Assistenza di Registro Imprese

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questa nuova e importante procedura, fino al 30 settembre 2016 è disponibile un servizio gratuito di assistenza, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà offrire il supporto necessario per la costituzione della startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese. L’Utente può usufruire del servizio gratuito di assistenza non appena ha completato la compilazione dei due file XML che costituiscono il modello informatico standard.

L’assistenza non entrerà nel merito delle scelte effettuate delle parti opzionali del modello, è responsabilità dei contraenti e del legale rappresentante quanto presente nel modello e nelle informazioni inserite per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Opinioni

Abbiamo testato il sistema ed è estremamente interessante, pratico e funzionale. Non abbiamo tuttavia completato la pratica di costituzione e questo non consente di valutare effettivamente tempi e problematiche connesse alla fase di approvazione da parte di Registro Imprese.

E i notai?

Il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato non pare del tutto infondato e i notai stanno sollevando un problema che, se si manifestasse più avanti, potrebbe essere disastroso in termini di effetti sulle società costituite tramite tale procedura on line. Ben venga quindi una chiarezza e risposta anche da parte di un giudice al fine di consentire a tutti gli operatori del settore, imprenditori e consulenti di avviare procedure di costituzioneche poi possono nel tempo risultare prive di solide basi legali e condurre così ad un ritorno al più tradizionale e intramontabile notaio.

Visto quanto è accaduto con il processo telematico e l’eliminazione della carta, poi rientrata in prima linea per legge, ci si può attendere di tutto.

Per adesso, quindi, si consiglia la più rapida e tutelante procedura notarile.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Guida alla costituzione on line di Startup redatta da Registro Imprese in relazione alla costituzione on line di Startup Innovative.