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Garante Privacy perde a Cagliari la causa contro Tiziana Life Science

[:it]Credits: Toplegal.it

Portolano Cavallo ha assistito Tiziana Life Sciences, società inglese specializzata nella ricerca scientifica e nello sviluppo di farmaci antitumorali, nella vicenda decisa dal Tribunale di Cagliari che, con la sentenza n. 1569/2017, ha accolto il ricorso di Tiziana Life Sciences, annullando un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Del team di Portolano Cavallo hanno fatto parte i soci Micael Montinari eLaura Liguori, l’of counsel Oreste Pollicino, gli associati Adriano D’OttavioFilippo Frigerio.

Al fine di sviluppare la propria attività di ricerca scientifica, nel giugno 2016 Tiziana Life Sciences aveva acquistato dal Fallimento della società Shar.Dnain liquidazione, fondata nel 2000 da Renato Soru, ex presidente della giunta regionale della Sardegna, il complesso aziendale composto – tra gli altri – da dati genetici e campioni biologici estratti da circa 11.700 individui. I suddetti individui si erano volontariamente sottoposti a prelievi dopo esser stati debitamente informati circa le finalità e gli scopi della ricerca.

Questi soggetti fanno parte di una comunità che per molti anni è rimasta isolata dal resto del mondo e che di conseguenza ha sviluppato una omogeneità genetica con pochissimi eguali: attraverso gli studi incrociati è possibile ricostruire tracce genetiche comuni in quasi tutti i donatori, risalendo fino al 1600.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali era intervenuto emanando il provvedimento n. 389 del 6 ottobre 2016, con il quale aveva imposto la misura temporanea del blocco del trattamento dei dati personali contenuti nella c.d. biobanca per presunte violazioni delle disposizioni del Codice Privacy.

Con la sentenza n. 1569/2017, il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto le ragioni di Tiziana Life Sciences concernenti l’illegittimità del provvedimento di blocco adottato dal Garante e disposto l’annullamento del provvedimento. Nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto che non è necessario richiedere il consenso ogni qualvolta muti il titolare del trattamento dei dati personali e che il provvedimento impugnato non aveva realizzato un adeguato bilanciamento degli interessi delle parti, imponendo a Tiziana Life Sciences una misura esorbitante rispetto alle finalità di tutela dei soggetti coinvolti nella ricerca. In particolare, è stato dimostrato che il trattamento dei dati personali effettuato da Tiziana Life Sciences, quale nuovo titolare, persegue le medesime finalità per le quali gli interessati avevano prestato originariamente il consenso.
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