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Cassazione: digitale obbligatorio per l’avvocato

[:it]La Corte di cassazione, con la sentenza numero 22320.2017, ha richiamato i legali all’ordine, respingendo il ricorso di un avvocato che pretendeva di essere sollevato dalla responsabilità che gli era stata attribuita per non essere stato tecnicamente in grado, con la sua strumentazione, di decodificare dei documenti che erano stati sottoscritti in Cades con estensione .p7m.

Per la Cassazione, l’autorizzazione a ricorrere alla notifica digitale non può che comportare che il destinatario della stessa assicuri di essere dotato degli strumenti tecnici idonei a decodificare un tal genere di notifica che sia stata eseguita correttamente. In caso contrario, sarebbe paradossalmente legittima una notifica che, invece, non ha alcuna funzionalità o utilità se il destinatario non vi accondiscende.

La Corte ha evidenziato, inoltre che, considerato il contesto attuale, non si può ritenere che dotarsi dello strumento idoneo a leggere un documento in formato .p7m rappresenti un onere eccezionale e insostenibile.

Si tratta di un presupposto imprescindibile per esercitare la professione legale al giorno d’oggi e la cui assenza trova una giustificazione solo se si verificano casi eccezionali, fortuiti e imprevedibili che non possono essere imputati all’assenza di una normale diligenza professionale.

 

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