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Basta alle cause infondate: per le liti temerarie condanna fino a cinque volte le spese legali

Condanne fino a cinque volte le spese legali oltre ad una sanzione fino al quintuplo del contributo unificato.

È quanto prevede il testo della riforma del processo civile all’esame della Commissione Giustizia del Senato.

Tra le tante novità del ddl n. 2284 è interessante notare la stretta sulle liti temerarie con sanzioni molto più severe nei confronti di chi agisce o resiste in giudizio in malafede, colpa grave o difetto di normale prudenza.

Il codice di procedura civile sanziona la lite temeraria all’articolo 96 prevedendo, al primo comma, che se nel corso del giudizio risulta che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna, su istanza dell’altra parte, non solo a rifondere le spese ma anche a risarcire i danni cagionati con il suo comportamento, liquidati in sentenza anche di ufficio.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce, poi, che se il giudice accerta che il diritto – per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta una domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata – è inesistente, su istanza della parte danneggiata, condanna l’attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza al risarcimento dei danni. In ogni caso (è la previsione del terzo comma), quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, “può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata“.

Ora, per raggiungere il suo duplice obiettivo, ossia quello di fungere da deterrente per l’avvio di azioni infondate e deflazionare per questa via i “carichi” della giustizia, il testo della riforma novella l’art. 96, terzo comma, c.p.c., prevedendo che il giudice nella determinazione della somma ivi prevista, “nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate“.

Il testo del DDL attualmente prevede inoltre che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile, condanna, comunque “d‘ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l’introduzione del giudizio“.

In questo modo il la procedura italiana si avvicina notevolmente alle disposizioni dei più evoluti sistemi giuridici anglosassoni dove da tempo le azioni infondate vengono severamente punite proprio per evitare azioni pretestuose e l’ingolfamento dei tribunali.